Maria Vittoria Ballestrero
Dalla tutela alla parità
DOI: 10.1401/9788815374257/c5
Invece, è dubbio se queste giuste osservazioni valgano come critica interna alla legge n. 1204. Ad una analisi men che approfondita le obiezioni rivelano di essere dirette non tanto alla legge, quanto all’insieme della politica legislativa sul lavoro femminile. Se le critiche avessero come unico e reale obbiettivo la legge n. 1204, non avrebbero infatti gran
{p. 185} peso. In primo luogo, perché sarebbe facile replicare che il legislatore non avrebbe potuto non tenere conto ‒ nel tutelare le lavoratrici madri ‒ della realtà dei rapporti sociali e familiari e delle esigenze che, in queste condizioni, la maternità pone alla donna occupata nel lavoro extra-domestico; disconoscere tutto ciò avrebbe significato rendere ancor più gravoso il doppio ruolo che le donne (e soprattutto le madri) indiscutibilmente svolgono. In secondo luogo, perché ci sarebbe da chiedersi se la promozione del rinnovamento (dell’emancipazione) sarebbe dovuta (o potuta) passare attraverso la legge sulle lavoratrici madri.
A me pare che la tutela delle lavoratrici madri non possa essere che un provvedimento settoriale, poiché interviene prevalentemente nel rapporto (privatistico) fra datore di lavoro e lavoratrice, in occasione della maternità di quest’ultima, e vi interviene con finalità di restrizione dei poteri del datore di lavoro (o di introduzione di rigidità nell’uso della manodopera femminile). Al di là dell’introduzione di qualche norma, diretta a promuovere una nuova parità uomo-donna di fronte ai compiti familiari, non riterrei opportuno assegnare alla legge sulle lavoratrici madri altro compito che non sia la garanzia della stabilità nel posto di lavoro (sorretta da quell’apparato di prescrizioni limitative e assistenziali, che rendono effettiva la stabilità).
Le garanzie per le donne (per tutte le donne) del diritto al lavoro (che è anche possibilità di riprendere la propria attività extradomestica dopo la maternità, e di continuare a svolgere il lavoro in condizioni di parità con l’uomo) devono risiedere al di fuori della legge di tutela; a questa è opportuno conservare il valore di protezione specifica, in funzione del ristabilimento di condizioni di eguaglianza menomate di fatto dalle esigenze fisiche, psichiche ed economiche, che la maternità fa sorgere. Del resto, ciò che consente di dare (o non dare) alla legge sulle lavoratrici madri il significato di una tutela, che non si esaurisca nella mera protezione della donna dal lavoro (a vantaggio della famiglia), è la presenza (o la assenza) di un tessuto connettivo di riforme, che abbiano ad oggetto, insieme, lo sviluppo dell’occupazione femminile ed il valore sociale della maternità, nelle quali la legge di{p. 186} tutela della maternità possa organicamente inserirsi.

2. La legge 18 dicembre 1973, n. 877: protezione delle lavoratrici e disincentivazione del lavoro a domicilio.

La legge n. 1204/1971 per la tutela delle lavoratrici madri ha segnato il primo, ma fondamentale, passo sulla strada della revisione della politica legislativa verso il lavoro femminile. Espressione di un intento, che potremmo sinteticamente definire «garantista», la legge ha subito ‒ come ho segnalato (retro, par. 1) ‒ delle modifiche che ne hanno aggiornato i contenuti all’orientamento antidiscriminatorio proprio della più recente legislazione sul lavoro delle donne. Ma si tratta di qualche ritocco. Malgrado il significato riduttivo di talune disposizioni del regolamento di esecuzione [24]
, la legge n. 1204/1971 mantiene nella sostanza intatto il suo originario carattere protettivo: intendendo per «protezione», questa volta, l’allargamento dei diritti fondamentali delle lavoratrici madri (stabilità nel posto di lavoro, mansioni adeguate, riposi, assenze) e la contestuale limitazione dei poteri del datore di lavoro.
Della stessa volontà di riforma, che, a partire dall’emanazione dello statuto dei lavoratori, caratterizza tutta la legislazione sul lavoro dei primi anni settanta, è espressione la legge 18 dicembre 1973, n. 877, sul lavoro a domicilio. Nata sulle ceneri della legge 13 marzo 1958, n. 264, rimasta ingloriosamente e inutilmente in vigore per quindici anni, la nuova legge rappresenta il primo serio tentativo di disciplinare il fenomeno del decentramento produttivo, cresciuto in modo abnorme a partire dalle ristrutturazioni industriali della «congiuntura» [25]
. La legge n. 877/1973, che investe con una normativa rigorosa la realtà, spesso drammatica e per lo più oscura, del lavoro a domicilio, non riguarda specificamente il lavoro femminile; tuttavia è anche una legge sul lavoro delle donne, che sono la parte maggiore dei suoi destinatari: si stima infatti che siano a tutt’oggi più di un milione le donne che trovano nel lavoro a domicilio protetto, ma specialmente «nero», l’unica forma di occupazione (rectius, sottoccu{p. 187}pazione) possibile [26]
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È questa «femminilizzazione» del lavoro a domicilio la ragione per cui mi occupo, in questa sede, della legge n. 877/1973: non per descrivere le sue norme, o per fornire soluzioni interpretative ai molti problemi che l’applicazione di queste norme pone; coll’intento, invece, di verificare la coerenza della legge sul lavoro a domicilio rispetto a quella strategia di intervento protettivo sul lavoro femminile, che bene si esprime nella legge del 1971 sulle lavoratrici madri.
Tutto il discorso sulla legge n. 877/1973 potrebbe anche esaurirsi in una sola osservazione: la riforma è rimasta nelle intenzioni, perché la legge, pochissimo applicata, non è riuscita né a modificare le condizioni di lavoro, né a ridurre il numero delle donne coinvolte nel lavoro a domicilio. Eppure è necessario non fermarsi a questa scoraggiante constatazione. Se, malgrado l’esistenza della legge, l’intervento sul lavoro a domicilio, come ultimo anello della catena del decentramento produttivo, continua ad essere questione squisitamente politica (di politica economica e di politica sindacale insieme), il concreto funzionamento della legge, come strumento di «protezione» dei lavoratori, è anche problema tecnico che spetta ai giuristi, e specialmente a chi si occupa del lavoro femminile, risolvere.
La legge n. 877/1973 è, secondo la terminologia tradizionale, una legge speciale: nel senso che dà al lavoro a domicilio una disciplina particolare, e dunque separata da quella generale del lavoro subordinato nell’impresa. I contenuti della legge possono essere schematicamente ridotti a tre nuclei normativi: un primo gruppo di norme regola le condizioni di lavoro degli addetti e pone limiti all’uso del lavoro a domicilio (artt. 1, 2, 8, 9, 10, 11); un secondo gruppo di norme predispone gli strumenti e le strutture di controllo sul lavoro a domicilio, cioè sulle imprese decentranti e sui lavoratori (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 12); un terzo gruppo, infine, detta le sanzioni per la violazione della legge (art. 13) [27]
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Come ho accennato, all’interno del primo gruppo (l’unico che mi interessa in questa sede) si possono distinguere le norme che regolano le condizioni di lavoro degli occupati nel lavoro a domicilio dalle norme che limitano, per le im{p. 188}prese, la libertà di fare ricorso a questa forma di decentramento produttivo. Le prime sono dirette a realizzare (mediante la definizione di subordinazione, di cui parlerò tra un momento) la massima possibile parità di trattamento economico e normativo fra lavoratori «esterni» (cioè a domicilio) e lavoratori interni all’impresa, estendendo a quelli le garanzie legali e contrattuali che assistono questi. Tali norme hanno essenzialmente la funzione di ricomporre l’unità giuridica del lavoro subordinato e di disincentivare il lavoro a domicilio, aumentandone i costi e diminuendone la naturale flessibilità. La stessa logica sorregge le norme che limitano la libertà delle imprese di decentrare il lavoro a domicilio: per quanto, questa volta, non si tratti di disincentivazioni ma di divieti.
È del tutto evidente che sia l’applicazione delle norme che regolano le condizioni di lavoro dei lavoratori a domicilio e, insieme, la parità di trattamento, sia il rispetto dei divieti dipendono dal funzionamento delle strutture di controllo, e, di conseguenza, dal sistema sanzionatorio. Ora, a giudicare dai dati relativi alle iscrizioni nei registri previsti dalla legge [28]
, il controllo non ha funzionato. Ma non è questo il solo problema: se si guarda alle controversie (non molte) che sono finite davanti ai giudici, ci si rende conto che le uniche questioni a porsi concretamente sono state quelle della clamorosa violazione della legge, o meglio dell’elusione completa di essa.
La scarsa rilevanza, nella pratica giudiziaria, delle questioni che attengono alla realizzazione della parità di trattamento ed all’estensione ai lavoratori a domicilio delle garanzie proprie dei lavoratori subordinati occupati all’interno delle imprese, non implica che tali questioni non possano o non debbano presentarsi. Vuole solo dire che per i lavoratori a domicilio si pongono ancora oggi problemi di più grave, elementare ed immediata tutela; ovvero che il garantismo meno elementare (poggiato com’è sulla vigilanza e sull’azione dei sindacati) pretende una normalità di relazioni industriali civili e avanzate, alla quale resta estranea, nel nostro paese, la realtà sommersa del decentramento produttivo.
L’indifferenza, non voluta ma oggettivamente esistente,{p. 189} verso l’estensione al lavoro a domicilio delle garanzie fondamentali (si pensi allo statuto dei lavoratori) [29]
, è dunque l’ennesima spia delle gravi storture, cui dà luogo il dualismo del sistema produttivo. Peraltro, il fatto che dalle regole che governano le relazioni industriali sia per buona parte tagliato fuori il lavoro decentrato rende equivoca ogni contrapposizione fra rigidità e mobilità della forza lavoro: almeno ove si ometta di dire che dietro i lavoratori protetti dalle leggi e dalla sempre più estesa e capillare contrattazione collettiva sta un esercito industriale di riserva, un serbatoio di flessibilità entro cui penetrano a stento le norme elementari di tutela contro gli eccessi dello sfruttamento, ma non le moderne regole del gioco industriale [30]
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Queste affermazioni sembreranno eccessivamente drastiche ai molti interpreti (e talvolta apologeti) della contrattazione collettiva di questi anni. Mi pare tuttavia necessario sottolineare che i significativi risultati contrattuali ottenuti sul piano aziendale, quando è stata ricostruita l’unità negoziale tra lavoratori occupati nelle aziende e lavoratori decentrati, hanno il limite dell’ancora modesta portata quantitativa del lavoro a domicilio ufficiale.
Il rilievo, che altri ha già fatto [31]
, non vale a negare l’importanza delle cosiddette parti politiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro (e particolarmente dei contratti dei tessili, dell’abbigliamento e delle calzature del 1976), le quali parti estendono sul decentramento della produzione il controllo e l’intervento sindacale [32]
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Se mai, la riflessione sulla contrattazione del decentramento serve a mettere in evidenza che, fra la strategia implicita nelle parti politiche dei contratti collettivi e la logica sottesa all’intervento protettivo sul lavoro a domicilio, possono crearsi delle contraddizioni.
Come è noto, le clausole contrattuali per il controllo del decentramento produttivo mettono in discussione la libertà delle imprese di fare ricorso al lavoro esterno in generale, e a domicilio in particolare, imponendo agli imprenditori, che «commettono» parte della produzione fuori della fabbrica, gli obblighi di informare i sindacati e di applicare il contratto collettivo ai lavoratori esterni. Tali clausole sviluppano e arricchiscono di contenuti scelte già operate dalla legge n.
{p. 190} 877/1973: una legge a sua volta derivata, in gran parte, dal contratto dei tessili di qualche mese precedente [33]
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Note
[24] Oltre le disposizioni segnalate retro, par. 1, deve essere menzionato l’art. 10 D.P.R. n. 1026/1976; il regolamento prevede che la distribuzione nell’orario di lavoro dei riposi c.d. per allattamento (di cui all’art. 10 della L. n. 1204/1971) sia concordata fra datore di lavoro e lavoratrice «tenendo conto anche delle esigenze del servizio». Tale previsione mal si concilia con la funzione dei riposi, concessi alla lavoratrice madre perché possa provvedere alle esigenze del neonato; esigenze, la cui scadenza non può essere subordinata ai ritmi dell’organizzazione del lavoro.
[25] La bibliografia sulla legge n. 264/1958 è vasta. Più oltre farò riferimento alle opere di maggiore rilievo scientifico. Sulla L. n. 877/1973, oltre le recenti monografie di M. De Cristofaro, Il lavoro a domicilio, Padova, 1978, e L. Mariucci, Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Milano, 1979, v.: A. Culotta e C. Filadoro, Il lavoro a domicilio, Milano, 1977; G. Mannacio e G. Marzorati, Il lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877), Milano, 1974; G. G. Balandi, La vecchia e la nuova legge sul lavoro a domicilio, in «Rivista giuridica del lavoro», 1975,1, pp. 581 seg., e 1976, I, pp. 17 seg.; P. Cipressi, La nuova nozione di lavoratore a domicilio, in «Il diritto del lavoro», 1974, I, pp. 168 seg.; L. Ficari, Le nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, ivi, 1974, I, pp. 241 seg.; G. Mazzoni, Manuale di diritto del lavoro, cit., pp. 815 seg.; M. Napoli, Il decentramento produttivo alla luce della nuova legge sul lavoro a domicilio, in « Prospettiva sindacale», n. 14, 1974, pp. 65 seg.; G. Pera, Sulla tutela dei lavoratori a domicilio, in «Foro italiano», 1973, V, cc. 116 seg.; Id., Lezioni di diritto del lavoro, cit., pp. 376 seg.; L. Riva Sanseverino, Diritto del lavoro, cit., pp. 71 seg. Un ampio panorama del dibattito politico e sindacale sulla nuova legge è in «Quaderni di rassegna sindacale», 1973, n. 44/45, Il lavoro a domicilio, e ivi un’accurata bibliografia
[26] Cfr. F. Padoa Schioppa, La forza lavoro femminile, cit., pp. 105 seg.; L. Frey, Analisi economica della sottoccupazione femminile in Italia, in Occupazione e sottoccupazione femminile in Italia, cit., pp. 22 seg.
[27] Per un’analisi approfondita delle singole parti di cui si compone la legge n. 877/1973, v. Mariucci, Il lavoro decentrato, cit.
[28] V. ancora Padoa Schioppa, op. cit., pp. 105 seg.
[29] L’unico autore che dedica attenzione, e qualche pagina, al problema è Mariucci, Il lavoro decentrato, cit., pp. 142 seg. Cenni in Balandi, La vecchia e la nuova legge sul lavoro a domicilio, cit., I, pp. 611 seg., e in F. Mazzetti, Diritto del lavoro, Napoli, 1976, pp. 149 seg.
[30] Un esempio delle ancora attuali condizioni di supersfruttamento dei lavoratori a domicilio ci viene dall’indagine condotta da C. De Marco e M. Talamo, Lavoro nero. Decentramento produttivo e lavoro a domicilio, Milano, 1976, su Napoli e la Campania. V. anche Aa. Vv., Il lavoro a domicilio. Il caso dell’Umbria, Bari, 1975. L’iniziativa sindacale è ancora carente, specie nell’Italia meridionale, e la contrattazione collettiva investe fasce ancora ristrette di lavoro a domicilio, buona parte del quale è ancora «nero».
[31] L. Mariucci, Il lavoro decentrato, cit., pp. 224 seg.
[32] Su cui v. U. Carabelli, Struttura sindacale ed evoluzione della contrattazione collettiva nell’industria tessile, in B. Veneziani (a cura di), La contrattazione collettiva in Italia. 1945-1977, Bari, 1978, pp. 149 seg.; L. Mariucci, op. cit., pp. 234 seg.
[33] Cfr. A. Molinari, L’iniziativa contrattuale e legislativa sul lavoro a domicilio dal dopoguerra a oggi, in «Quaderni di rassegna sindacale», 1973, n. 44/45, cit., pp. 67 seg.