Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c9
Alberto Miotto Il paesaggio nella pianificazione regionale veneta
Notizie Autori
Alberto Miotto è architetto, lavora presso la Direzione Pianificazione territoriale della
Regione del Veneto, con l’incarico EQ "Pianificazione strategica paesaggistica".
Dopo esperienze di libera professione e di docenza, dal 1991 presta servizio
presso la Regione del Veneto, ricoprendo diversi incarichi nei settori della
tutela dell’ambiente, della pianificazione urbanistica, territoriale e
paesaggistica e partecipando a numerosi progetti europei.
Abstract
Fin dal 1939, l’esigenza di salvaguardare particolari beni ed aree di interesse
paesaggistico aveva indotto il legislatore italiano ad introdurre un’adeguata
normativa, costituita dalla l. 1497/1939, che, sulla scia di precedenti interventi
legislativi, mirava a individuare nel territorio dello Stato le zone meritevoli di
maggior tutela mediante un apposito provvedimento che ne riconoscesse il particolare
carattere paesaggistico. Di fronte alla rapidità delle trasformazioni urbane e alle
sempre nuove e molteplici modalità di organizzazione del territorio, il PTRC,
aggiornato nel 2020, si è posto fin da principio il problema di orientare la
complessità dei rapporti sul territorio, confrontandosi con gli altri strumenti di
pianificazione territoriale, urbana e di settore. Nel documento per la
valorizzazione del paesaggio veneto, il territorio regionale è stato articolato in
quattordici ambiti di paesaggio. La loro definizione è avvenuta in considerazione
degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori
naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione che
interessano ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari.
Fin dal 1939, l’esigenza di
salvaguardare particolari beni ed aree di interesse paesaggistico aveva indotto il
legislatore italiano ad introdurre un’adeguata normativa, costituita dalla l. 1497/1939,
che, sulla scia di precedenti interventi legislativi, mirava a individuare nel territorio
dello Stato le zone meritevoli di maggior tutela mediante un apposito provvedimento che ne
riconoscesse il particolare carattere paesaggistico. Nel nuovo clima culturale degli anni
’80, maggiormente attento alle tematiche ambientali, la l. 431/1985, c.d. legge Galasso,
estendeva la tutela prevista dalla normativa del 1939 ad aree di particolare interesse
naturalistico che la stessa legge individuava per ampie categorie, ma soprattutto
incentivava le regioni a dettare una normativa d’uso improntata alla salvaguardia e alla
valorizzazione di questi territori mediante piani paesaggistici o piani urbanistici
territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. La redazione di tali
strumenti era incentivata dalla conferma del regime di inedificabilità assoluta previsto per
quei territori che erano stati oggetto di una specifica individuazione mediante il DM 21
settembre 1984, provvedimento questo che aveva anticipato sul piano meramente amministrativo
la tutela paesaggistica poi introdotta proprio dalla legge Galasso; il regime di
immodificabilità dei luoghi previsto da quel decreto (e poi confermato dalla Galasso) valeva
infatti fino all’adozione da parte della regione di uno dei due suddetti piani.
L’allora ministro competente in materia
aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse pubblico e ad assoggettare a temporanea
immodificabilità assoluta alcune vaste aree del territorio regionale veneto, in particolare
quelle del Delta del Po, della Laguna Veneziana e del ¶{p. 194}Massiccio del
Grappa; da ciò nacque l’esigenza della regione di dotarsi tempestivamente di un piano di
carattere paesistico ai sensi della legge Galasso per superare il vincolo assoluto previsto
per quelle zone. La legge lasciava aperta alle regioni la scelta di dotarsi di un piano
paesistico vero e proprio o di un piano urbanistico territoriale con specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali: la scelta del Veneto, orientata per la
seconda opzione, mirava a cercare di coniugare le esigenze di tutela di aree di delicato
equilibrio e di pregio con l’uso dinamico del territorio, secondo una visione complessiva ed
equilibrata delle due diverse istanze. La l.r. 9/1986 rendeva esplicita questa scelta: essa,
infatti, modificando l’allora recente normativa regionale sull’assetto e l’uso del
territorio (l.r. 61/1985), per adeguarla proprio alla Galasso, attribuiva la valenza
paesistica al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e ai piani di area, che
ne costituivano parte integrante, in quanto strumenti che nel disegno di governo del
territorio regionale presentavano carattere sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani.
All’interno di questo quadro normativo,
e indotta a superare la situazione creatasi sulle menzionate aree assoggettate a
immodificabilità assoluta, la Regione del Veneto si accingeva pertanto in termini celeri a
redigere da un lato il PTRC, esteso sull’intero territorio regionale, e dall’altro i piani
di area del Delta del Po, della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) e del Massiccio del
Grappa: tutti questi, contestualmente adottati nel dicembre del 1986 (proprio alla scadenza
del termine ultimo fissato dalla legge Galasso), segnavano pertanto l’avvio non solo della
pianificazione territoriale della regione, ma altresì della attribuzione della specifica
considerazione dei valori paesaggistici all’interno della stessa. Le successive tappe del
percorso che dall’adozione di questi piani doveva portare alla loro approvazione sono state
piuttosto lunghe ed articolate: se, infatti, si è dovuto attendere il 1992 per la definitiva
entrata in vigore del PTRC, i piani di area invece hanno dovuto aspettare fino al biennio
1994 (per quelli del Delta del Po e del Massiccio del Grappa) – 1995 (per
¶{p. 195}il PALAV). Tuttavia, questo ha consentito di raggiungere una
maggiore condivisione delle scelte operate dai piani sia con le popolazioni dei territori
coinvolti, che con le varie amministrazioni statali interessate, mediante il sistema delle
intese raggiunte grazie al lavoro di accordo esperito presso il Commissariato di governo.
L’esperienza acquisita in questa fase
storica ha quindi consentito, all’interno del quadro normativo delineato, di dare avvio alla
formazione di ulteriori piani di area, caratterizzati da un maggiore affinamento della
metodologia di redazione e da una sempre maggiore incisiva compenetrazione degli aspetti
legati alla tutela ambientale nelle sue varie forme e sfaccettature con quelli connessi allo
sviluppo equilibrato dei territori.
LAGUNA ED AREA
VENEZIANA PCR 70 del 9 novembre 1995, BUR 8
del
26 gennaio 1996 |
La delimitazione del PALAV, estesa a
16 comuni, in seguito divenuti 17 con l’istituzione del comune di
Cavallino-Treporti (l.r. 11 del 29 marzo 1999), comprende i comuni di
Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino Treporti, Chioggia, Codevigo,
Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile
di Piave, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea, Venezia. La definizione di
quest’area segue di fatto l’applicazione di due criteri che, a suo
tempo, hanno consentito di delimitarla e che ben rappresentano gli
obiettivi che si intendono perseguire con il piano di area: la rete di
relazioni interne quotidiane che lega una vasta area e che fa capo, in
termini di poli principali per servizi e occasioni di lavoro a Venezia,
Mestre e Marghera, e la stretta relazione con quel sistema ambientale
unificante che è la Laguna di Venezia. Pur non essendo questa
delimitazione l’unica possibile, è apparsa fin da subito rappresentativa
e coerente. Il PALAV*, fin dalla sua prima
formulazione del 1986, è il primo documento che definisce e identifica,
in tutte le sue componenti, il «sistema ambientale» della laguna, dei
litorali, dell’entroterra per poterlo tutelare in modo efficace, e per
poter indicare politiche di valorizzazione coerenti con la sua
coesistenza e con le sue caratteristiche peculiari. |
MASSICCIO DEL GRAPPA
PCR
930 del 15 giugno 1994, BUR 63 del 2 agosto 1994 |
Il piano di area con valenza
paesistica ai sensi e per gli effetti della l. 1497 del 29 giugno 1939 e
della l. 431 del 8 agosto 1985 è esteso a 18 comuni, comprende parte dei
territori dei comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano
d’Ezzelino, Borso del Grappa, Crespano e Paderno del Grappa (dal 30
gennaio 2019 uniti nel comune di Pieve del Grappa), Possagno, Cavaso del
Tomba, Pederobba, Alano di Piave, Quero, Feltre, Seren del Grappa,
Arsiè, Fonzaso, Cismon del Grappa, S. Nazario, Solagna.
Tutto il territorio in esame porta i segni di stratificazioni storiche
complesse ed antichissime; città, paesi e borghi, sorti a ridosso delle
grandi vie storiche di comunicazione che collegano la pianura con l’area
alpina ed il centro europeo, costellano con i loro preziosi centri
storici il Massiccio del Grappa. |
DELTA DEL PO PCR 1000
del
5 ottobre 1994, BUR 101 del 29 novembre 1994 |
Il piano di area è relativo all’intero
territorio dei comuni di Rosolina, Contarina e Donada (dal 1° gennaio
1995 uniti nel comune di Porto Viro), Taglio di Po, Porto Tolle,
Corbola, Ariano del Polesine e ridotta parte dei comuni di Loreo e
Papozze. |
* con valenza paesistica ai sensi della l.r.
431/1985 e della l.r. 9/1986 |
ALTOPIANO TONEZZA -
FIORENTINI Approvazione DCR 192 del 29 novembre 1996, BUR 6
del 21 gennaio 1997 |
Il piano di area è relativo a parte
del territorio dei comuni di Arsiero, Laghi, Lastebasse, Valdastico,
Tonezza del Cimone. |
QUADRANTE EUROPA Approvazione DCR 69
del 20 ottobre 1999, BUR 103 del 30 novembre 1999 |
Il piano di area è relativo ai
territori dei comuni di Verona, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra,
Caldiero, Castel d’Azzano, Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Oppeano, Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, S. Giovanni
Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Ronco
all’Adige, Trevenzuolo, Vigasio, Villafranca di Verona e
Zevio. |
AURONZO MISURINA
Approvazione DCR 61 del 30 luglio 99, BUR 77 del 7
settembre 1999 |
Il piano di area è relativo a parte
del territorio del comune di Auronzo di Cadore e comprende le zone del
Lago di Misurina-Dolomiti di Auronzo (Sorapis, Cristallo, Tre Cime di
Lavaredo, Cima Dodici) e dell’alta valle del fiume Ansiei.
Geograficamente i confini nord, ovest, sud coincidono con il limite
amministrativo del comune di Auronzo, mentre ad est sono definiti dalla
congiungente passante per i seguenti punti: Croda dei Toni, Punta
dell’Agnel, Gravasecca, monte Rusiana, monte Froppa. |
FONTANE BIANCHE
Approvazione DCR 61 del 30 luglio 1999, BUR 77 del 7 settembre
1999 |
Il piano di area è relativo a parte
del territorio dei comuni di Villorba e Carbonera e comprende le zone di
Fontane Bianche di Lancenigo e le aree limitrofe. Geograficamente
confina a nord con la SP 102 Postioma, a est con l’autostrada A27
Venezia-Pian di Vedoia, a sud con il confine comunale di Treviso,
include la zona delle risorgive del Rio Piovenzan, e con il fiume Melma,
e a ovest con la ferrovia Venezia-Udine |
PALUDE DEL BRUSA
Approvazione DCR 9 del 15 marzo 2002, BUR 42 del 23 aprile
2002 |
Il piano di area è relativo a parte
del territorio dei comuni di Cerea e Casaleone e comprende la zona della
Palude del Brusà e le aree limitrofe. Geograficamente
confina a nord con lo scolo Canossa, a est con il fiume Menago, a sud
con la dismessa linea ferroviaria Treviso-Ostiglia, ad ovest con lo
scolo Canossa, ed infine con la SP 47 del Menago. |
COMELICO- OST TIROL
Approvazione DCR 80 del 17 settembre 2002, BUR 105 del 29 ottobre
2002 |
Il piano transfrontaliero è relativo
ai territori delle Regioni del Veneto, dell’OstTirol e della Carinzia e
comprende il crinale alpino del monte Chiadenis, monte Peralba, monte
Pietra Bianca-Torkarspitz, monte Vancomun Hochspitz, Croda
Negra-Barenbadegg, monte Cavallino-Gr. Kinigat, cima Vanscuro
Pfannspitz, nonché la Val Visdende nella parte sud, la Val Digon, il
bacino superiore della Val Sesis e la valle del Gail nella parte
nord. |
¶{p. 198} MONTELLO
Approvazione DCR 36 del 31 luglio 2003, BUR 82 del 2 settembre
2003 |
Il piano di area del Montello,
successivamente denominato piano di area, comprende il territorio dei
comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Giavera del Montello,
Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia. L’ambito geografico
del piano è delimitato a nord-est dal fiume Piave, a sud dall’alta
pianura trevigiana, ad ovest dalle «Rive» del «Montelletto». Il confine
del piano di area coincide con i limiti amministrativi dei cinque
comuni, ed interessa parte dell’area individuata dal PTRC [vigente,
ndr] come «Area di tutela paesaggistica di
interesse regionale e competenza provinciale, denominata Medio Corso del
Piave». Il piano di area individua in particolare al proprio
interno l’Ambito collinare del Montello, caratterizzato da unitarietà
geologica, storica, ambientale e paesaggistica, il cui limite è
definito, nelle tavole di progetto, dallo Stradone del Bosco, dalla
strada panoramica e dall’argine del fiume Piave. |
MONTI BERICI Approvazione DCR 31
del 9 luglio 2008, BUR 66 del 12 agosto 2008 |
Il piano di area dei Monti Berici è
relativo a parte del territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone,
Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola,
Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Mossano,
Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Vicenza,
Villaga, Zovencedo. Geograficamente confina a nord con la linea
ferroviaria Verona-Vicenza-Venezia, ad est costeggia la statale Berica e
il canale Bisatto, a sud segue per un tratto lo scolo Liona e l’ex
ferrovia Ostiglia, a sud-ovest coincide con la strada comunale
Spessa-Bagnolo; ad ovest fiancheggia il corso del fiume Guà e la statale
11 Padana Superiore. |
PIANURE E VALLI GRANDI
VERONESI Approvazione DCR 108 del 2 agosto 2012, BUR 68 del
21 agosto 2012 |
L’ambito del piano si estende su un
territorio di 1050,92 km2, corrispondente
alla media e bassa pianura veronese, compreso tra il fiume Adige a nord
est, il fiume Tione ad ovest e delimitato a sud dall’alveo storico del
fiume Tartaro. Interessa 33 comuni. |