Maria Vittoria Ballestrero
Dalla tutela alla parità
DOI: 10.1401/9788815374257/c3

Capitolo terzoLa condizione giuridica della lavoratrice nella Costituzione

1. Il dibattito dei costituenti sull’art. 37: democristiani e sinistre di fronte alla ridefinizione del ruolo delle donne nella società italiana.

Le conclusioni raggiunte nel capitolo precedente costituiscono la necessaria premessa al discorso sugli sviluppi della legislazione sociale del dopoguerra, di cui mi propongo di analizzare le complesse vicende. Il primo obbiettivo di questa analisi è infatti quello di verificare quale e quanta continuità vi sia stata tra politica femminile del fascismo e intervento (o non intervento) legislativo nel trentennio democristiano.
In questa fase, procederò con metodo parzialmente diverso da quello sin qui seguito. Me lo consentono, insieme, la grande quantità di studi, noti e recenti, dedicati ai problemi dell’occupazione femminile, del mercato del lavoro, in generale alla condizione della donna nella società italiana di oggi, e la comune conoscenza delle leggi cui devo fare riferimento, che sono leggi vigenti o in vigore fino a pochi anni fa. Così, mentre posso prescindere da ogni minuta descrizione delle norme, e concentrare l’attenzione sulle sole questioni controverse, non è necessario neppure che sia io a formulare ipotesi in ordine agli andamenti dell’occupazione femminile, su cui esistono dati e interpretazioni attendibili dei dati. [1]
Resta invece da spiegare quale peso abbiano avuto le soluzioni normative adottate dal dopoguerra ad oggi, ovvero se ed in che misura la legislazione del dopoguerra sul lavoro delle donne abbia contribuito a superare i condizionamenti legali e strutturali dell’occupazione femminile, portando le donne verso la sostanziale parità. Nell’indagine, merita maggiore attenzione che per il passato l’opera interpretativa dei{p. 110} giuristi, dato che, per ampiezza ed articolazione, essa costituisce parte non indifferente di una politica del diritto costruita nei tribunali e negli studi degli avvocati, prima ancora che in parlamento [2]
.
Ho già detto (retro, cap. II) che il regime fascista, specie con le leggi del 1934, aveva affrontato il problema dell’occupazione femminile come problema di protezione delle donne dai danni fisici e morali derivanti dal lavoro extradomestico. Il fascismo aveva realizzato tale protezione mediante una disciplina restrittiva e disincentivante che equiparava, nella sostanza, il lavoro delle donne adulte a quello delle c.d. mezze forze, cioè i fanciulli e gli adolescenti. Le statistiche sull’occupazione non danno forse abbastanza conto di quanto successo abbia avuto, in concreto, la politica femminile del fascismo. [3]
È certo invece che, per risalire dalla condizione di inferiorità (sociale, economica, e giuridica) in cui il regime le aveva costrette, per affermare il proprio diritto all’eguaglianza, per ritrovare la capacità di aggregazione e la vivacità culturale distrutte da un ventennio di oppressione, le donne hanno dovuto attendere del tempo, e, in questo tempo, presentarsi sulla scena politica forti del peso della loro partecipazione attiva alla lotta politica e militare.
All’indomani della liberazione del paese, fra le tante eredità di un passato da liquidare c’erano, e non ultime, le molte soggezioni, giuridiche e materiali, che legavano le donne all’autorità dei loro molti padroni. L’elaborazione della nuova costituzione repubblicana era l’occasione per dare corpo alla volontà di cambiare: e, puntualmente, anche le norme che, direttamente o indirettamente, riguardano le donne segnarono una svolta [4]
. Nella norma che specificamente concerne il lavoro femminile (art. 37, I comma), le donne videro finalmente affermata quella eguaglianza nel lavoro che, da sempre, nelle leggi e nei fatti, era stata loro negata. I costituenti ‒ ma meglio sarebbe dire le costituenti [5]
‒ avevano dunque voluto sancire espressamente il diritto delle lavoratrici alla parità di trattamento. Chiaramente capivano, tuttavia, che la sanzione dell’eguaglianza non avrebbe eliminato i problemi che, dall’inizio del secolo in poi, avevano indotto il parlamento ad intervenire con norme di speciale tutela del{p. 111} lavoro femminile. Il diritto di eguaglianza doveva essere affiancato da una previsione che segnasse al legislatore ordinario la via da seguire per assicurare alle donne la parità effettiva nel lavoro. Si doveva cioè prescrivere al legislatore di recuperare il meglio della legislazione sul lavoro femminile, rinnovando il senso della tradizionale ispirazione protettiva: vale a dire la considerazione delle particolari esigenze e delle specifiche condizioni delle lavoratrici, come donne e come madri.
Ma combinare insieme eguaglianza di diritti e-speciale protezione, senza mortificare l’una o sacrificare l’altra, doveva risultare un compito arduo anche per i costituenti. Dopo lunga discussione (di cui dirò tra breve) l’assemblea decise per il seguente testo: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione». La formulazione dell’art. 37, I comma, risultò un ambiguo compromesso in cui sono evidenti i segni, al di là dei contrasti non sanati, della ancora incerta maturazione raggiunta dai partiti presenti nell’assemblea sul problema del ruolo da assegnare al lavoro delle donne nella società di cui si andavano disegnando le strutture.
Per capire in cosa consistano le ambiguità e quale fosse il peso del compromesso, occorre ricordare anzitutto che, mentre le vicende della guerra e dell’immediato dopoguerra sono il terreno su cui nacque la sanzione costituzionale dell’eguaglianza formale e della parità di trattamento, questi principi, adottati dall’assemblea costituente a maggioranza, non erano allora sostenuti nel paese né da un movimento paragonabile, per forza e unità, a quello che aveva sorretto la conquista del diritto di voto [6]
, né dal generale consenso delle forze politiche.
La rivendicazione per le donne di eguali diritti e, a parità di lavoro, eguale salario era riemersa solo di recente: l’avevano fatta propria i gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà, nati nell’inverno del 1943 per iniziativa di donne appartenenti ai partiti del C.L.N.,{p. 112} con l’intento di organizzare le donne per la conquista dei loro diritti, nel quadro della lotta del popolo italiano per la liberazione del paese [7]
. L’aspirazione all’eguaglianza era sicuramente diffusa tra le donne che prendevano parte attiva alla resistenza. E infatti, fin dal suo atto di nascita (15 settembre 1944), l’U.D.I., organizzazione unitaria delle donne antifasciste, aveva posto all’ordine del giorno la rivendicazione della parità salariale e di diritti per le lavoratrici, della partecipazione diretta delle donne alla gestione dei servizi sociali indispensabili all’emancipazione dalla schiavitù del lavoro domestico [8]
. La strada dell’eguaglianza doveva dimostrarsi però disseminata di ostacoli: le stesse vicende della lotta armata assegnarono alle donne il ruolo diseguale di «collaboratrici» [9]
; confinandole in compiti ausiliari (staffette, infermiere, cuoche, sarte) [10]
, la resistenza esaltò fino all’eroismo le tradizionali virtù femminili, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio di tante oscure partigiane, ma non riconobbe ancora nelle donne dei combattenti eguali, per meriti, e valore, agli uomini.
La presenza massiccia delle donne negli scioperi e nella lotta armata [11]
(esaltata a parole [12]
, ma sottovalutata nei fatti) era tuttavia servita a fare emergere prepotentemente sulla scena politica italiana la componente, ancora in buona parte sconosciuta, delle masse femminili. Spogliandola di ogni trionfalismo, si può allora condividere l’opinione che è stata la resistenza a creare le condizioni oggettive e soggettive che hanno consentito alle donne italiane il cammino verso l’emancipazione [13]
.
In effetti, il ruolo che le donne avevano assunto prima con la reimmissione nella produzione [14]
, poi con le lotte sindacali e politiche, aveva sollecitato (fino dal giugno 1944) il governo dell’Italia liberata ad abrogare le leggi fasciste che vietavano alle donne l’accesso a taluni settori del pubblico impiego [15]
. Ma, soprattutto, la «maturità» raggiunta dalle donne nel lavoro e nella lotta antifascista doveva essere la premessa per la concessione, nel 1945, del diritto di voto (D.L. 1 febbraio 1945, n. 43, su proposta di Togliatti e De Gasperi). Il consenso dei partiti sull’urgenza della riforma elettorale, da troppo tempo attesa dalle donne italiane, non{p. 113} comportava tuttavia che vi fosse unanimità di giudizi né sulle implicazioni di questa riforma né sulle prospettive di riforme ulteriori.
Le implicazioni e le prospettive, che la sinistra vedeva nell’allargamento del suffragio erano state chiaramente spiegate da Togliatti. «Quando ci hanno chiesto cosa volevamo per le donne ‒ aveva detto il segretario del P.C.I. [16]
‒ abbiamo dato una risposta molto semplice. Prima di tutto abbiamo detto alle donne: se volete dare un effettivo aiuto all’Italia nel proprio risorgimento, rivendicate tutti i diritti delle donne, lottate per il riconoscimento completo di questi diritti e soprattutto per la parità completa con gli uomini nella vita politica, economica e sociale. Nella misura in cui riuscirete a rompere tutte quelle catene che hanno impedito alle donne di affermarsi come una grande massa progressiva e di formarsi una loro personalità, voi renderete un servizio all’Italia intera. In conformità con ciò abbiamo lottato perché venisse concesso alle donne il voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative e politiche, senza tenere nessun conto delle conseguenze che avrebbero potuto derivarne per il nostro partito» [17]
.
Lo stesso disegno, ovvero il progetto di fare uscire le donne dalla tradizionale condizione subalterna e di assegnare loro un nuovo ruolo di massa progressiva, era condiviso dal sindacato. La C.G.I.L. unitaria, nel congresso di Napoli (1945), non solo aveva reso omaggio al contributo dato dalle donne alla lotta dei lavoratori contro il fascismo, ma le aveva chiamate a condividere la responsabilità delle classi lavoratrici nella ricostruzione del paese. Le enunciazioni di principio non erano però accompagnate dalla adozione di concrete misure: l’accordo del 1945 sulla perequazione delle retribuzioni (all’art. 4) concedeva alle donne la paga contrattuale prevista per gli uomini solo quando venissero destinate a compiere lavori «tradizionalmente compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo» [18]
. Nei fatti (e nei contratti collettivi), la sperequazione salariale restava pesante, anche se più contenuta che nel passato [19]
. Ma gli atti ufficiali del sindacato unitario ribadivano l’impegno di tutti i lavoratori per il ri
{p. 114}conoscimento, alle donne, del diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, per la tutela della maternità e della salute delle lavoratrici.
Note
[1] Mi riferisco, oltre che alla vastissima letteratura sui temi generali, alla meno numerosa dottrina giuridica che, dal dopoguerra in poi, è intervenuta sulle singole questioni relative al lavoro femminile e, soprattutto, sulla parità salariale e di trattamento, sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio, sulla tutela delle lavoratrici madri. Per evitare ripetizioni, fornirò le indicazioni delle opere e degli autori tenuti presenti quando mi occuperò delle questioni suddette.
[2] Anche a questa letteratura farò riferimento più oltre.
[3] I dati sull’occupazione femminile si prestano ad essere interpretati in modi diversi; cfr. ad es. quanto ho detto (retro, cap. II, parr. 3,4) con il giudizio espresso da P. Meldini, Sposa e madre esemplare, cit., pp. 70 seg.
[4] Su cui v. specialmente M. Bessone, Commento all’art. 29 cost., in Commentario della costituzione, a cura di G. Branca, artt. 29-34, Bologna, 1976, e ivi riferimenti al dibattito, nell’assemblea costituente (pp. 45 seg.) e nella dottrina sulla condizione giuridica della donna, con particolare riguardo ai rapporti familiari. Si deve ricordare che, in sede di approvazione dell’art. 51 cost., l’assemblea votò il seguente ordine del giorno, presentato dalle deputate: «l’assemblea ritiene essere l’art. 51 garanzia per la tutela del diritto della donna di accedere anche alla magistratura secondo i requisiti di legge». L’o.d.g. si rese necessario poiché era stato respinto l’emendamento tendente a fare espressa menzione del diritto della donna ad accedere ad ogni ordine e grado della magistratura. Che tale diritto non fosse facilmente esercitabile per le donne lo dimostra il fatto che l’accesso alla magistratura è stato aperto alle donne solo con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ha dato alle donne il diritto di accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limiti di mansioni e di carriera. Cfr. A. Saracina, La donna nel pubblico impiego, in La donna e il diritto, cit., p. 160; v. anche M.G. Manfredini, Evoluzione della condizione giuridica della donna nel diritto pubblico, in L’emancipazione femminile in Italia, cit., pp. 186 seg.
[5] Si tratta delle 22 donne elette deputato (11 della sinistra) delle quali 4 (le comuniste Teresa Noce e Nilde Jotti, la socialista Lina Merlin, la democristiana Maria Federici) andarono a far parte della commissione dei 75, incaricata di redigere il progetto di costituzione.
[6] La vasta azione per la concessione del voto politico e amministrativo (attivo e passivo) alle donne venne promossa da un comitato unitario pro voto, costituitosi nell’Italia liberata per iniziativa dell’U.D.I: v. A. Tiso, I comunisti e la questione femminile, Roma, 1976, p. 67; G. Ascoli, L’U.D.I. tra emancipazione e liberazione (1943-1964), in «Problemi del socialismo», 1976, n. 4, p. 115.
[7] Nella lotta di liberazione, la partecipazione femminile era stata guidata dai gruppi di difesa della donna, prima riconosciuti dal C.N.L.A.I. come proprie organizzazioni, poi rappresentati, su richiesta del P.C.I., nel C.L.N. I gruppi di difesa delle donne si fusero, successivamente, coll’U.D.I. Narra le vicende dell’organizzazione delle donne nella resistenza C. Ravera, Breve storia del movimento femminile, cit., pp. 149 seg.
[8] G. Ascoli, op. cit., pp. 118 seg.
[9] Così anche A. De Perini, Alcune ipotesi sul rapporto tra le donne e le organizzazioni storiche del movimento operaio, in Aa. Vv., Dentro lo specchio. Lavoro domestico, riproduzione del ruolo e autonomia delle donne, cit., p. 255.
[10] Furono numerose però le donne che si inserirono nelle formazioni delle volontarie della libertà, cui spettavano compiti essenzialmente militari: cfr. C. Ravera, op. cit., pp. 157 seg.
[11] Quale sia stato il contributo delle donne alla resistenza lo si può dedurre anche dalle parole di L. Longo (prefazione a P. Togliatti, L’emancipazione femminile, Roma, 3a ed., 1973, p. 9): «A tutte va il nostro omaggio e la nostra riconoscenza. Va alle settantamila donne appartenenti ai gruppi di difesa delle donne, alle trentacinquemila partigiane combattenti, alle quattromilaseicento donne arrestate, torturate, condannate, alle seicentoventitre donne fucilate o cadute in combattimento, alle duemilasettecentocinquanta donne deportate nei campi di concentramento nazisti, alle cinquecentodieci donne commissarie di formazioni partigiane, alle sedici donne insignite della massima onorificenza militare, la medaglia d’oro, alle diciassette insignite della medaglia d’argento».
[12] Le testimonianze in C. Ravera, loc. ult. cit.
[13] A. Tiso, op. cit., p. 65. Per un approfondimento delle tesi sostenute dalla Tiso, v. la recensione di L. Gruppi, Femminismo e marxismo, in «L’Unità», 10 dicembre 1976.
[14] Con la reimmissione nella produzione, per far fronte alle necessità della produzione di guerra, le donne avevano ottenuto un primo avanzamento salariale; le medie retributive del lavoro femminile restavano però del 30-40% inferiori a quelle del lavoro maschile. Cfr. Trent’anni di lotte e di conquiste delle lavoratrici italiane, in «Quaderni di rassegna sindacale», 1975, n. 54-55, Donne, società, sindacato, pp. 3 seg.
[15] Con decreto 5 giugno 1944 vennero soppresse alcune delle norme fasciste che limitavano l’occupazione femminile nel settore pubblico.
[16] P. Togliatti, Discorso pronunciato alla la conferenza femminile del PCI., Roma, 2-5 giugno 1945, in P. Togliatti, L’emancipazione femminile, pp. 41 seg. In questo famoso discorso è disegnata quella che sarebbe stata (o avrebbe dovuto essere) la linea del partito sulla questione femminile. Per i giudizi di parte femminista rinvio ad A. De Perini, op. cit.
[17] Avendo attribuito al voto femminile la responsabilità dell’esito elettorale del 18 aprile 1948, alcuni compagni si erano chiesti se fosse stato giusto l’impegno del P.C.I. e del suo segretario per la concessione del voto politico alle donne. Lo ricorda Togliatti (Discorso pronunciato alla riunione delle attiviste di Roma, 13 maggio 1953, in P. Togliatti, L’emancipazione femminile, cit., pp. 73 seg.), aggiungendo: «non si può considerare l’avvento alla vita politica di più della metà della popolazione di uno stato come problema elettorale. No, questo è un problema di progresso della democrazia in generale, di progresso dell’umanità».
[18] Cfr. W. Tobagi, La fondazione della politica salariale della C.G.I.L.., in Annali della fondazione Feltrinelli. Problemi del movimento sindacale in Italia, 1943-73, Milano, 1976, p. 418. Il richiamo alla parità di lavoro e di rendimento doveva conservarsi, nella contrattazione collettiva, a lungo (fin oltre l’accordo sulla parità salariale); il consenso dei sindacati ad una classificazione del lavoro femminile, basata sul presupposto del minor rendimento qualitativo e quantitativo, doveva inoltre aprire le strada ad interpretazioni restrittive del principio di parità sancito dall’art. 37 cost.; infra, cap. IV, parr. 1, 2.
[19] All’incirca, la differenza era del 30% per la paga base, e del 13% per l’indennità di contingenza: cfr. Treni’anni di lotte, cit.