Note
  1. Come si legge nell’art. 4 dell’accordo 14 maggio 1958.
  2. Nella CI che vedeva in tal modo ampliato il ventaglio dei propri poteri rispetto alle previsioni dell’accordo interconfederale allora vigente era ampiamente rappresentata anche la CGIL la quale aveva raccolto il suffragio di 413 operai (pari al 40,5% delle maestranze), mentre 401 operai e i 2/3 degli impiegati avevano dato la preferenza alle liste della CISL e 208 operai, con una esigua frangia di impiegati (20), avevano votato a favore delle liste presentate dalla UIL, sicché la ripartizione dei seggi risultava essere la seguente: 6 alla CISL, 5 alla CGIL, 1 alla UIL.
  3. Vero è che la FIOT volle separatamente inserire a verbale la seguente nota (di cui la direzione prese atto, nonostante il dissenso manifestato dagli altri sindacati): «La CGIL-FIOT in relazione all’ul­timo capoverso della Premessa mantiene le riserve formulate a suo tempo in base alle quali non aderì all’accordo del 14 maggio 1958». Tuttavia, si tratta di una dichiarazione che, mentre respinge formal­mente la formula di collegamento tra sistema di CM e politica contrat­tuale a livello aziendale, ne accetta di fatto lo sviluppo applicativo. In altri termini, è una dichiarazione che quadra sostanzialmente col modello comportamentistico (precedente e successivo) di «ribelle alli­neato» seguito dalla FILTEA: v. oltre n. 3.
  4. Punto 4 della parte generale dell’accordo 18 ottobre 1963. A que­sto criterio di condotta si ispira, ad es., anche la stipulazione degli accordi 16 maggio 1962 e 30 luglio 1964 sull’analisi e valutazione oggettiva delle mansioni (o job evaluation) per il personale ad eco­nomia degli stabilimenti, rispettivamente, di V. e di R.
  5. Punto 5 della parte generale dell’accordo 18 ottobre 1963.
  6. Intervento di Bassetti nel CA del 23 giugno 1961 e di un suo qualificato collaboratore nel CD del 10 dicembre 1962.
  7. V. amplius i paragrafi successivi.
  8. Intervento di Bassetti nella riunione sindacale del 6 settembre 1965. V. anche retro Parte I, nn. 4 e 9.
  9. Accordo 20 dicembre 1965, V. anche retro Parte I, n. 2.
  10. In questa prospettiva si muove anche Galbraith, Il nuovo Stato,cit., p. 229 ss., ma la superficialità della sua analisi lo conduce a con­clusioni difficilmente condividibili.