Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a4
Le parti si impegnano, sulla base delle
risultanze emerse,
¶{p. 166} a ricercare gli strumenti più idonei di
perequazione retributiva.
Impiegati
1) Orario di lavoro. 40 ore
settimanali, considerando straordinarie le ore eccedenti tale limite.
2) Ferie. Inclusione, a
partire dal 1964, dei sabati nei giorni non lavorativi, ai fini del computo delle
ferie.
3) Indennità di anzianità in caso di
dimissioni. Si riconosce il diritto al 100% della indennità di anzianità,
quando il lavoratore abbia superato, all’atto delle dimissioni, i 3 anni di anzianità
ininterrotta presso l’azienda.
Per anzianità inferiori ai 3 anni, resta in
vigore la riduzione contrattuale del 50%.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-1-1964.
4) Aumenti periodici di
anzianità.
- la percentuale di aumento viene elevata dal 5
al 7%;
- il numero degli scatti passa da 12 a
15.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni
relative a questo istituto contenuto nel contratto collettivo, parte impiegati, art.
9.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-11-1963, con rivalutazione degli ultimi due scatti maturati anteriormente a questa
data (con riferimento all’anzianità globale maturata in azienda nella qualifica) e senza
ripercussione sul passato.
5) Analisi e valutazione delle
mansioni. Le parti convengono sull’opportunità di mettere allo studio
l’eventuale introduzione di questa tecnica retributiva.
Lo studio dovrà terminare entro 4 mesi.
Le parti si impegnano sulla base delle risultanze
emerse, a ricercare gli strumenti più idonei di perequazione retributiva.
Parte comune
1) Si conferma l’effettuazione, da parte
dell’azienda, delle trattenute sindacali, per tutte le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo, secondo le modalità vigenti.
2) In relazione alla richiesta presentata dalle
organizzazioni sindacali, intesa a provvedere all’elezione delle
sezioni¶{p. 167} aziendali sindacali nell’interno dell’azienda, la
direzione riconferma il riconoscimento delle facoltà dei lavoratori di strutturarsi con
quegli organismi aziendali e quelle forme che saranno indicate dalle organizzazioni
sindacali e l’impegno a discutere e concordare i rapporti che si dovranno stabilire fra
tali strutture e l’azienda, nonché i relativi regolamenti di funzionamento.
3) L’azienda si impegna a distribuire copia del
presente accordo a tutti i lavoratori.
Dichiarazione a verbale
La CGIL-FIOT in relazione all’ultimo capoverso
della Premessa mantiene le riserve formulate a suo tempo in base alle quali non aderì
all’accordo del 14 maggio 1958.