Umberto Romagnoli
Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a4
Le parti si impegnano, sulla base delle risultanze emerse,
{p. 166} a ricercare gli strumenti più idonei di perequazione retributiva.
Impiegati
1) Orario di lavoro. 40 ore settimanali, considerando straordinarie le ore eccedenti tale limite.
2) Ferie. Inclusione, a partire dal 1964, dei sabati nei giorni non lavorativi, ai fini del computo delle ferie.
3) Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Si riconosce il diritto al 100% della indennità di anzianità, quando il lavoratore abbia superato, all’atto delle dimissioni, i 3 anni di anzianità ininterrotta presso l’azienda.
Per anzianità inferiori ai 3 anni, resta in vigore la riduzione contrattuale del 50%.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-1-1964.
4) Aumenti periodici di anzianità.
- la percentuale di aumento viene elevata dal 5 al 7%;
- il numero degli scatti passa da 12 a 15.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni relative a questo istituto contenuto nel contratto collettivo, parte impiegati, art. 9.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-11-1963, con rivalutazione degli ultimi due scatti maturati anteriormente a questa data (con riferimento all’anzianità globale maturata in azienda nella qualifica) e senza ripercussione sul passato.
5) Analisi e valutazione delle mansioni. Le parti convengono sull’opportunità di mettere allo studio l’eventuale introduzione di questa tecnica retributiva.
Lo studio dovrà terminare entro 4 mesi.
Le parti si impegnano sulla base delle risultanze emerse, a ricercare gli strumenti più idonei di perequazione retributiva.

Parte comune

1) Si conferma l’effettuazione, da parte dell’azienda, delle trattenute sindacali, per tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, secondo le modalità vigenti.
2) In relazione alla richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali, intesa a provvedere all’elezione delle sezioni{p. 167} aziendali sindacali nell’interno dell’azienda, la direzione riconferma il riconoscimento delle facoltà dei lavoratori di strut­turarsi con quegli organismi aziendali e quelle forme che saranno indicate dalle organizzazioni sindacali e l’impegno a discutere e concordare i rapporti che si dovranno stabilire fra tali strutture e l’azienda, nonché i relativi regolamenti di funzionamento.
3) L’azienda si impegna a distribuire copia del presente accordo a tutti i lavoratori.
 
Dichiarazione a verbale
La CGIL-FIOT in relazione all’ultimo capoverso della Premessa mantiene le riserve formulate a suo tempo in base alle quali non aderì all’accordo del 14 maggio 1958.