Umberto Romagnoli
Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a4

4. Accordo integrativo aziendale riguardante aspetti normativi e salariali del contratto collettivo nazionale (18 ottobre 1963)

Premessa

La direzione della Giovanni Bassetti S.A. e i rappresentanti Sindacali della CISL, CGIL, UIL, hanno ritenuto possibile e opportuno stipulare un «accordo aziendale integrativo» riguardante aspetti normativi e salariali del contratto collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro esistente fra l’azienda ed i lavoratori.
Tale accordo, cosi come l’idea di articolarlo, dove possibile, in un programma pluriennale, sono l’espressione e la conseguenza del tipo di rapporto stabilito tra l’azienda e i sindacati, caratterizzato da un sufficiente scambio di informazioni e dalla trattazione preventiva dei reciproci problemi, e la cui prima manifestazione formalizzata risale all’accordo del 1958 relativo alla contrattazione di un premio di produttività e all’istituzione dei comitati misti di consultazione.

Parte generale

1) Il presente accordo ha carattere di «accordo azien­dale integrativo» e quindi non annulla, ma integra e sviluppa il contratto collettivo di lavoro in vigore.
2) L’accordo è destinato a comprendere organicamente tutte quelle norme o condizioni di carattere normativo o di impostazione di politica salariale, che sono già in vigore nella azienda e quelle che via via saranno contrattate e concordate.
3) Ne discende che le norme e le condizioni contenute nel presente accordo, se verranno incluse, in tutto o in parte, nei successivi contratti collettivi, verranno da questi parallelamente assorbite e recepite, salvo quanto verrà espressamente stabilito in contrario nella regolamentazione dei singoli istituti del presente accordo.{p. 162}
4) Le parti ritengono che il presente accordo confermi e rafforzi il reciproco impegno ad esaminare insieme, preventivamente, i problemi che emergeranno dalle future esigenze del personale e dalle future esigenze produttive e organizzative della azienda per trovarne, in atteggiamento di consapevole partecipazione, eque soluzioni.
5) Le parti, inoltre, concordano nel ritenersi impegnate a non voler esigere comportamenti reciproci non consoni con la natura delle parti stesse e con le loro esigenze di corretta solidarietà di settore. Riconoscono, peraltro, che dal presente accordo discende la necessità che ogni manifestazione riven­dicativa sia condotta tenendo conto del rapporto che si è stabilito fra le parti medesime.
6) Il presente accordo verrà annualmente riesaminato dalle parti contraenti alla luce delle nuove situazioni generali aziendali maturate nel frattempo. Inoltre ai fini dell’applicazione del punto 3), l’accordo verrà rivisto all’atto dell’entrata in vigore di ogni nuovo contratto collettivo.

Parte speciale

Operai
1) Orario di lavoro. L’orario settimanale contrattuale, previsto in 46 ore, subirà una riduzione retribuita:
‒ dal 1-10-1963 a 44 ore;
‒ dal 1- 1 -1965 a 42 ore.
Le due ore di riduzione saranno retribuite maggiorando le paghe di fatto di una percentuale convenzionalmente valu­tata nella misura del 5 % dei minimi contrattuali.
Le ore di lavoro comprese fra i nuovi limiti previsti e le 46 ore verranno, provvisoriamente, pagate in più senza applicazione di alcuna maggiorazione. Tale maggiorazione sarà quella stabilita dal nuovo contratto collettivo e verrà applicata, nella misura di riduzione di orario fissata dal contratto, a partire dal 1-10-1963.
Nel caso di lavoro a turni, le riduzioni previste saranno:
‒ a 41 ore a partire dal 1-10-1963, a 40 ore a partire dal 1-1-1965, con le stesse modalità.
Per il turno notturno si prevede, dal 1-10-1963, che le ore eccedenti le 8 ore giornaliere verranno retribuite come straordinario.
La situazione dei lavoratori discontinui, fatta salva l’applicazione nei loro confronti del presente istituto, verrà riesaminata all’entrata in vigore del nuovo contratto.{p. 163}
2) Scatti di anzianità. Vengono istituiti n. 3 scatti bien­nali di anzianità pari al 2% del minimo contrattuale, a partire dal compimento del 4° anno di anzianità. Il primo scatta spetterà a quanti al 1-1-1964 avranno compiuto i 4 anni di anzianità.
Le parti si riservano di armonizzare questo istituto con quanto verrà stabilito, in materia, dal contratto collettivo, fis­sando, fin d’ora, un assorbimento pari al 50% dell’onere che deriva alla azienda dalla percentuale qui concordata e impegnandosi a salvaguardare il principio della valorizzazione della anzianità a partire dal 4° anno. Le parti si riservano inoltre di riesaminare la situazione di coloro che non hanno goduto dello scatto sopra previsto, nel caso questo istituto non venga accolto nel nuovo contratto collettivo. L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-1-1964.
3) Ferie. Iniziando dalle ferie che matureranno nell’anno 1964, verranno applicate le seguenti variazioni:
‒ 1964: da 1 a 5 anni compiuti: 14 giorni; da 5 a 10 anni compiuti: 15 giorni; oltre i 10 anni compiuti: 16 giorni;
‒ 1965: da 1 a 5 anni compiuti: 15 giorni; da 5 a 10 anni compiuti: 16 giorni; oltre i 10 anni compiuti: 17 giorni.
4) Servizio militare. Il periodo di leva viene computato ai fini dell’anzianità, ivi compresi coloro che si trovano in servizio militare al momento della conclusione dell’accordo.
5) Congedo matrimoniale. Il congedo matrimoniale viene elevato a:
‒ 14 gg. dal 1-1-1964;
‒ 15 gg. dal 1-1-1965.
I giorni di congedo che superano quelli di contratto ver­ranno retribuiti integralmente da parte dell’azienda, la quale provvederà ad anticipare agli interessati l’importo dell’assegno INPS.
6) Indennità di anzianità. Gli scaglioni previsti per le indennità di anzianità maturate fino al 31-12-1944, vengono rivalutati da 24 a 28 ore e da 32 a 36 ore.
Gli scaglioni, previsti per le anzianità maturate successivamente al 1-1-1945, verranno rivalutati come segue:
  • dal 1° al 5° anno anziché 40 ore 48;
  • dal 6° al 10° anno anziché 56 ore 64;
  • dall’11° al 17° anno anziché 72 ore 80;
  • oltre il 17° anno anziché 96 ore 112.{p. 164}
La rivalutazione degli scaglioni qui prevista non darà luogo ad assorbimento nel caso di successiva eventuale rivalutazione, in occasione del rinnovo del contratto collettivo.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli riservate al personale che lascia l’azienda per raggiunti limiti di età.
Per le percentuali previste dal contratto, nel caso di dimissioni, si conservano le norme attuali, salvo il raggiungimento del 100%, per le anzianità superiori ai 10 anni.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-1-1964.
7) Trattamento dei minori. Per i lavoratori ad economia si prevedono i seguenti livelli retributivi:
- dal 1-1-1964: minori di 16 anni: 77%; oltre i 16 anni: 90%;
- dal 1-1-1965: minori di 16 anni: 80%; oltre i 16 anni: 95%.
I lavoratori ad incentivo fruiranno di parificazione al 100%.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-1-1964.
8) Parità salariale. Raggiungimento, per tutto il personale femminile, della paga riservata alle mansioni promiscue (pari al 92,80% del minimo contrattuale maschile corrispondente). Per le mansioni promiscue l’aumento sarà nella misura del 96,80% della paga maschile corrispondente.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-12-1963.
9) Criteri di applicazione delle condizioni salariali. Per i lavoratori ad economia, si conferma il principio della valutazione delle mansioni che ha trovato finora espressione nelle procedure già in atto e concordate fra l’azienda e i sindacati.
Per il futuro, le parti si impegnano a proseguire, nella estensione di questa tecnica retributiva, ai settori non ancora interessati, nel rispetto delle leggi e delle eventuali norme contrattuali sopravvenute.
Per i lavoratori a cottimo, si conferma la trattativa attraverso la discussione dei sistemi di incentivo fra l’azienda e i sindacati. Le parti convengono sulla opportunità di articolare i diversi sistemi secondo tecniche e modalità di incentivazione relative ai diversi settori produttivi e tipi di lavorazione.
10) Operai - Studenti. Si conviene di estendere agli operai studenti le norme in tema di permessi, vigenti per gli impiegati.{p. 165}
11) Documenti di assunzione. Per i documenti di assunzione, si conviene di far riferimento a quanto indicato nell’art. 1, III capoverso, del contratto collettivo, parte impiegati.
Intermedi
  1. Orario di lavoro. Si fa rinvio al punto 1) parte operai.
L’applicazione di quanto concordato a favore degli operai non comporterà maggiorazione degli stipendi, nel caso di riduzione di fatto dell’orario; le ore lavorate oltre l’orario concordato, verranno retribuite secondo gli stessi criteri della parte operai.
Agli effetti contabili, si assumerà il coefficiente convenzionale 180 come divisore della paga mensile.
2) Ferie. Equiparazione alle condizioni impiegatizie a partire dalle ferie che matureranno nel 1964.
3) Indennità di anzianità. Equiparazione alle condizioni impiegatizie a decorrere dal 1-1-1964.
4) Indennità di anzianità in caso di dimissioni. Si riconosce il diritto al 100% dell’indennità di anzianità quando il lavoratore abbia superato, all’atto delle dimissioni, i 3 anni di anzianità ininterrotta presso l’azienda.
Per anzianità inferiori ai 3 anni, resta in vigore la riduzione contrattuale del 50 %.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-1-1964.
5) Aumenti periodici di anzianità.
- la percentuale di aumento viene elevata dal 5 al 7 %;
- il numero degli scatti passa da 12 a 15.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni relative a questo istituto contenute nel contratto collettivo, parte intermedi, art. 6.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-11-1963, con rivalutazione degli ultimi 2 scatti maturati anteriormente a questa data (con riferimento all’anzianità globale maturata in azienda nella qualifica) e senza ripercussioni sul passato.
6) Analisi e valutazione delle mansioni. Le parti convengono sull’opportunità di mettere allo studio la eventuale intro­duzione di questa tecnica retributiva.
Lo studio dovrà terminare entro 4 mesi.
Le parti si impegnano, sulla base delle risultanze emerse,
{p. 166} a ricercare gli strumenti più idonei di perequazione retributiva.