Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a4
4. Accordo integrativo aziendale riguardante aspetti normativi e salariali del contratto collettivo nazionale (18 ottobre 1963)
Premessa
La direzione della Giovanni Bassetti S.A. e i
rappresentanti Sindacali della CISL, CGIL, UIL, hanno ritenuto possibile e opportuno
stipulare un «accordo aziendale integrativo» riguardante aspetti normativi e salariali
del contratto collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro esistente fra
l’azienda ed i lavoratori.
Tale accordo, cosi come l’idea di articolarlo,
dove possibile, in un programma pluriennale, sono l’espressione e la conseguenza del
tipo di rapporto stabilito tra l’azienda e i sindacati, caratterizzato da un sufficiente
scambio di informazioni e dalla trattazione preventiva dei reciproci problemi, e la cui
prima manifestazione formalizzata risale all’accordo del 1958 relativo alla
contrattazione di un premio di produttività e all’istituzione dei comitati misti di
consultazione.
Parte generale
1) Il presente accordo ha carattere di «accordo
aziendale integrativo» e quindi non annulla, ma integra e sviluppa il contratto
collettivo di lavoro in vigore.
2) L’accordo è destinato a comprendere
organicamente tutte quelle norme o condizioni di carattere normativo o di impostazione
di politica salariale, che sono già in vigore nella azienda e quelle che via via saranno
contrattate e concordate.
3) Ne discende che le norme e le condizioni
contenute nel presente accordo, se verranno incluse, in tutto o in parte, nei successivi
contratti collettivi, verranno da questi parallelamente assorbite e recepite, salvo
quanto verrà espressamente stabilito in contrario nella regolamentazione dei singoli
istituti del presente accordo.¶{p. 162}
4) Le parti ritengono che il presente accordo
confermi e rafforzi il reciproco impegno ad esaminare insieme, preventivamente, i
problemi che emergeranno dalle future esigenze del personale e dalle future
esigenze produttive e organizzative della azienda per trovarne,
in atteggiamento di consapevole partecipazione, eque soluzioni.
5) Le parti, inoltre, concordano nel ritenersi
impegnate a non voler esigere comportamenti reciproci non consoni con la natura delle
parti stesse e con le loro esigenze di corretta solidarietà di settore. Riconoscono,
peraltro, che dal presente accordo discende la necessità che ogni manifestazione
rivendicativa sia condotta tenendo conto del rapporto che si è stabilito fra le parti
medesime.
6) Il presente accordo verrà annualmente
riesaminato dalle parti contraenti alla luce delle nuove situazioni generali aziendali
maturate nel frattempo. Inoltre ai fini dell’applicazione del punto 3), l’accordo verrà
rivisto all’atto dell’entrata in vigore di ogni nuovo contratto collettivo.
Parte speciale
Operai
1) Orario di lavoro.
L’orario settimanale contrattuale, previsto in 46 ore, subirà una riduzione
retribuita:
‒ dal 1-10-1963 a 44 ore;
‒ dal 1- 1 -1965 a 42 ore.
Le due ore di riduzione saranno retribuite
maggiorando le paghe di fatto di una percentuale convenzionalmente valutata nella
misura del 5 % dei minimi contrattuali.
Le ore di lavoro comprese fra i nuovi limiti
previsti e le 46 ore verranno, provvisoriamente, pagate in più senza applicazione di
alcuna maggiorazione. Tale maggiorazione sarà quella stabilita dal nuovo contratto
collettivo e verrà applicata, nella misura di riduzione di orario fissata dal contratto,
a partire dal 1-10-1963.
Nel caso di lavoro a turni, le riduzioni previste
saranno:
‒ a 41 ore a partire dal 1-10-1963, a 40 ore a
partire dal 1-1-1965, con le stesse modalità.
Per il turno notturno si prevede, dal 1-10-1963,
che le ore eccedenti le 8 ore giornaliere verranno retribuite come
straordinario.
La situazione dei lavoratori discontinui, fatta
salva l’applicazione nei loro confronti del presente istituto, verrà riesaminata
all’entrata in vigore del nuovo contratto.¶{p. 163}
2) Scatti di anzianità.
Vengono istituiti n. 3 scatti biennali di anzianità pari al 2% del minimo contrattuale,
a partire dal compimento del 4° anno di anzianità. Il primo scatta spetterà a quanti al
1-1-1964 avranno compiuto i 4 anni di anzianità.
Le parti si riservano di armonizzare questo
istituto con quanto verrà stabilito, in materia, dal contratto collettivo, fissando,
fin d’ora, un assorbimento pari al 50% dell’onere che deriva alla azienda dalla
percentuale qui concordata e impegnandosi a salvaguardare il principio della
valorizzazione della anzianità a partire dal 4° anno. Le parti si riservano inoltre di
riesaminare la situazione di coloro che non hanno goduto dello scatto sopra previsto,
nel caso questo istituto non venga accolto nel nuovo contratto collettivo.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal 1-1-1964.
3) Ferie. Iniziando dalle
ferie che matureranno nell’anno 1964, verranno applicate le seguenti
variazioni:
‒ 1964: da 1 a 5 anni compiuti: 14 giorni; da 5 a
10 anni compiuti: 15 giorni; oltre i 10 anni compiuti: 16 giorni;
‒ 1965: da 1 a 5 anni compiuti: 15 giorni; da 5 a
10 anni compiuti: 16 giorni; oltre i 10 anni compiuti: 17 giorni.
4) Servizio militare. Il
periodo di leva viene computato ai fini dell’anzianità, ivi compresi coloro che si
trovano in servizio militare al momento della conclusione dell’accordo.
5) Congedo matrimoniale. Il
congedo matrimoniale viene elevato a:
‒ 14 gg. dal 1-1-1964;
‒ 15 gg. dal 1-1-1965.
I giorni di congedo che superano quelli di
contratto verranno retribuiti integralmente da parte dell’azienda, la quale provvederà
ad anticipare agli interessati l’importo dell’assegno INPS.
6) Indennità di anzianità.
Gli scaglioni previsti per le indennità di anzianità maturate fino al 31-12-1944,
vengono rivalutati da 24 a 28 ore e da 32 a 36 ore.
Gli scaglioni, previsti per le anzianità maturate
successivamente al 1-1-1945, verranno rivalutati come segue:
- dal 1° al 5° anno anziché 40 ore 48;
- dal 6° al 10° anno anziché 56 ore 64;
- dall’11° al 17° anno anziché 72 ore 80;
- oltre il 17° anno anziché 96 ore 112.¶{p. 164}
La rivalutazione degli scaglioni qui prevista non
darà luogo ad assorbimento nel caso di successiva eventuale rivalutazione, in occasione
del rinnovo del contratto collettivo.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli
riservate al personale che lascia l’azienda per raggiunti limiti di età.
Per le percentuali previste dal contratto, nel
caso di dimissioni, si conservano le norme attuali, salvo il raggiungimento del 100%,
per le anzianità superiori ai 10 anni.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-1-1964.
7) Trattamento dei minori.
Per i lavoratori ad economia si prevedono i seguenti livelli retributivi:
- dal 1-1-1964: minori di 16 anni: 77%; oltre i
16 anni: 90%;
- dal 1-1-1965: minori di 16 anni: 80%; oltre i
16 anni: 95%.
I lavoratori ad incentivo fruiranno di
parificazione al 100%.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-1-1964.
8) Parità salariale.
Raggiungimento, per tutto il personale femminile, della paga riservata alle mansioni
promiscue (pari al 92,80% del minimo contrattuale maschile corrispondente). Per le
mansioni promiscue l’aumento sarà nella misura del 96,80% della paga maschile
corrispondente.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-12-1963.
9) Criteri di applicazione delle
condizioni salariali. Per i lavoratori ad economia, si conferma il
principio della valutazione delle mansioni che ha trovato finora espressione nelle
procedure già in atto e concordate fra l’azienda e i sindacati.
Per il futuro, le parti si impegnano a
proseguire, nella estensione di questa tecnica retributiva, ai settori non ancora
interessati, nel rispetto delle leggi e delle eventuali norme contrattuali
sopravvenute.
Per i lavoratori a cottimo, si conferma la
trattativa attraverso la discussione dei sistemi di incentivo fra l’azienda e i
sindacati. Le parti convengono sulla opportunità di articolare i diversi sistemi secondo
tecniche e modalità di incentivazione relative ai diversi settori produttivi e tipi di
lavorazione.
10) Operai - Studenti. Si
conviene di estendere agli operai studenti le norme in tema di permessi, vigenti per gli
impiegati.¶{p. 165}
11) Documenti di assunzione.
Per i documenti di assunzione, si conviene di far riferimento a quanto indicato
nell’art. 1, III capoverso, del contratto collettivo, parte
impiegati.
Intermedi
- Orario di lavoro. Si fa rinvio al punto 1) parte operai.
L’applicazione di quanto concordato a favore
degli operai non comporterà maggiorazione degli stipendi, nel caso di riduzione di fatto
dell’orario; le ore lavorate oltre l’orario concordato, verranno retribuite secondo gli
stessi criteri della parte operai.
Agli effetti contabili, si assumerà il
coefficiente convenzionale 180 come divisore della paga mensile.
2) Ferie. Equiparazione alle
condizioni impiegatizie a partire dalle ferie che matureranno nel 1964.
3) Indennità di anzianità.
Equiparazione alle condizioni impiegatizie a decorrere dal 1-1-1964.
4) Indennità di anzianità in caso di
dimissioni. Si riconosce il diritto al 100% dell’indennità di anzianità
quando il lavoratore abbia superato, all’atto delle dimissioni, i 3 anni di anzianità
ininterrotta presso l’azienda.
Per anzianità inferiori ai 3 anni, resta in
vigore la riduzione contrattuale del 50 %.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-1-1964.
5) Aumenti periodici di
anzianità.
- la percentuale di aumento viene elevata dal 5
al 7 %;
- il numero degli scatti passa da 12 a
15.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni
relative a questo istituto contenute nel contratto collettivo, parte intermedi, art.
6.
L’applicazione di questo istituto avrà luogo dal
1-11-1963, con rivalutazione degli ultimi 2 scatti maturati anteriormente a questa data
(con riferimento all’anzianità globale maturata in azienda nella qualifica) e senza
ripercussioni sul passato.
6) Analisi e valutazione delle
mansioni. Le parti convengono sull’opportunità di mettere allo studio la
eventuale introduzione di questa tecnica retributiva.
Lo studio dovrà terminare entro 4 mesi.
Le parti si impegnano, sulla base delle
risultanze emerse,
¶{p. 166} a ricercare gli strumenti più idonei di
perequazione retributiva.