Dalla tutela alla parità
DOI: 10.1401/9788815374257/c6
Il lavoro interpretativo che intendo svolgere
consiste, in primo luogo, nella ricostruzione del significato della parità uomo-donna,
attraverso la ricognizione dell’attuale assetto della legislazione sul lavoro femminile.
Dare un significato alla parità non è solo necessario per comprendere una legge la cui
ratio è meno limpida di quanto si pretende da molti, ma è anche
una premessa indispensabile per chiarire il senso e le implicazioni giuridiche della
rimozione di quelle disposizioni che regolavano l’accesso al lavoro e, in genere,
l’uso
¶{p. 228} della forza lavoro femminile, prima che entrasse in
vigore la legge n. 903. Ai sensi dell’art. 19 di questa legge, sono infatti abrogate
tutte le norme di legge «incompatibili»; cessano inoltre di avere efficacia gli atti
amministrativi, e sono nulle le clausole dei contratti collettivi e individuali, nonché
le disposizioni degli statuti professionali, che «contrastino» con le norme contenute
nella legge n. 903
[16]
. Il giudizio sulla coerenza e compatibilità di ogni tutela (passata, ma
anche futura) delle lavoratrici con il principio della parità di trattamento è dunque il
primo nodo interpretativo da sciogliere.
Mi propongo, in secondo luogo, di rilevare quali
possibilità la nuova legge offra per una seria trasformazione della condizione
sostanziale e giuridica delle donne occupate e in cerca di occupazione. Ciò vuole dire
svolgere l’interpretazione delle norme più complesse e importanti della legge n. 903,
nelle loro connessioni con il sistema ‒ di norme e di principi ‒ del fattuale diritto
del lavoro.
Sarà possibile procedere, alla fine, ad una
valutazione della (eventuale) incidenza della legge n. 903 sulla condizione femminile,
ovvero della capacità della legge di contrastare il fenomeno, certo non specificamente
italiano
[17]
, dell’emarginazione delle donne e della collocazione della forza lavoro
femminile nei livelli più bassi della scala professionale o nel grande serbatoio del
lavoro precario e nero.
Sono, queste che ho enunciato, tre fasi
indispensabili per un approccio alla legge che non si limiti né a rilevare quello che
nella legge non c’è, elencando le aspettative e le speranze deluse, né ad enfatizzare
come conquiste avvenute, secondo un andazzo corrente, una parità che non esiste nei
fatti. Si tratta, piuttosto, di operare su quello che c’è, agevolando l’applicazione
corretta di questa legge difficile: per fare la qual cosa occorre, s’intende, avere
chiari ed esplicitare gli obbiettivi di breve e lungo periodo che si vogliono
raggiungere.
È quanto, in buona misura, è già stato fatto per
altre leggi, e segnatamente per lo statuto dei lavoratori, una volta superate le
polemiche, tutte ideologiche ma non inutili, del primo
momento.¶{p. 229}
2. Il generale atteggiamento di favore verso la legge e le sue (discutibili) ragioni.
Il primo passo, per ricostruire l’attuale assetto
della legislazione sul lavoro femminile, e in particolare se sia residuato uno spazio di
compatibilità fra tutela del lavoro femminile e parità di trattamento fra uomini e
donne, è la formulazione di un giudizio sul significato della legge che questa parità ha
sancito. Non si tratta di ripercorrere l’iter parlamentare
[18]
, né di ripetere analisi già fatte
[19]
. Si tratta, invece, di valutare concretamente in quale rapporto la legge n.
903 si ponga con la preesistente legislazione «protettiva». Occorre cioè valutare se la
legge sulla parità rappresenti una radicale svolta, tale da travolgere quanto le sta
alle spalle (trattamenti legali e contrattuali diversificati per sesso, comprese le
norme di tutela o protettive), o se rappresenti, piuttosto, una correzione di rotta,
valida soprattutto come intervento di transizione che, senza operare sconvolgimenti, si
limita a depurare il sistema preesistente delle norme obsolete e delle norme sicuramente
incompatibili con il principio della parità di trattamento.
Dico subito che il giudizio appare ormai
scontato. Benché la lettera della legge non giustifichi senz’altro l’ipotesi della
definitiva soluzione di continuità con la tradizione legislativa del passato, altre
considerazioni tendono a convincere del contrario. Pesa anzitutto sul giudizio la
circostanza che l’interprete è costretto sul piano obbligato della contrapposizione
netta tra principio di parità e tutela delle lavoratrici. Ciò non tanto per la
formulazione delle norme antidiscriminatorie, quanto per il fatto che la conservazione
di alcune tutele tradizionali è stata intesa dal ministero
[20]
, e da quanti hanno commentato la legge, come deroga alla parità. La ricerca
di un metro di giudizio, che non sia quello della contrapposizione tra parità e tutela,
è ostacolata inoltre dall’atteggiamento verso la legge, che si registra tra le forze
politiche e nel sindacato nonché dal consenso pressoché unanime sul valore e
l’efficienza discriminatoria delle leggi di tutela.
Viene da chiedersi come e perché l’ipotesi di un
approccio più graduale e meno drastico alla parità sia caduta. È
al¶{p. 230}lora il caso di ricordare che la legge n. 903/1977 è nata
dall’unificazione di una serie disparata di proposte di legge sul corpo del disegno di
legge Anselmi
[21]
, la cui presentazione aveva suscitato a suo tempo molta
insoddisfazione ed aspre critiche. Le critiche al disegno governativo avevano ad
oggetto: l’estrema genericità delle prescrizioni, del tutto sfornite di sanzioni
adeguate; il campo troppo ristretto di operatività delle prescrizioni (praticamente le
sole donne occupate, essendo l’intervento sulle donne in cerca di un’occupazione non
precaria e non clandestina diretto a risolvere piuttosto problemi marginali che problemi
di struttura del mercato del lavoro femminile); l’assenza di prescrizioni idonee a
sostenere l’occupazione femminile (come pari opportunità non solo teorica, e servizi
sociali). Qualche sensata critica era stata mossa, alla fine, contro lo smantellamento
delle tradizionali tutele delle lavoratrici (dalla legge n. 653/1934 ai più recenti
divieti di adibire le donne a mansioni ritenute pesanti o pericolose), troppo brusco e
privo di reali contropartite
[22]
.
Durante l’iter parlamentare, il testo, derivato
dalla ricomposizione del disegno di legge governativo con altre proposte, ha subito
numerose modifiche, alcune sicuramente migliorative, nonché integrazioni, che hanno
ampliato il ventaglio delle prescrizioni e l’apparato sanzionatorio (con qualche
smagliatura: come la mutilazione dell’art. 15). Tali modifiche ed integrazioni sono il
frutto della ricomposizione dei dissensi, avvenuta in parlamento, dove si è determinata
un’ampia convergenza dei partiti sulle singole disposizioni di legge. Le molteplici
correzioni apportate non sono tuttavia servite a sconvolgere la linea politica (di
politica del diritto) del disegno originario, né a colmare i vuoti più significativi di
quel disegno
[23]
. Qualche punto di dissenso è rimasto, e lo dimostra la travagliata
formulazione di una norma di importanza decisiva come l’art. 15. Ma anche questa vicenda
è prova dell’esistenza di una concorde volontà di condurre rapidamente in porto
l’approvazione della legge.
La storia parlamentare della legge n. 903 ‒
analoga alla storia di altre leggi recenti ‒ non meriterebbe di essere qui considerata,
se non fosse che dalla convergenza in parlamento ha tratto origine quel compatto
atteggiamento di favore¶{p. 231} verso la legge, che toglie spazio alla
riflessione critica e suggerisce interpretazioni a senso unico. Avviene così che nei
giudizi sulla legge (nel suo insieme, e non nel dettaglio delle singole e non omogenee
norme) si tenda ad accentuare il significato di rottura col passato
[24]
: perché la parità di trattamento, formulata nella legge come divieto di
discriminazione, cancellerebbe quella condizione di inferiorità in cui le donne erano
costrette dalle vecchie norme protettive e, tendenzialmente, qualsiasi inferiorità. Si
accredita, per questa via, l’opinione che la legge n. 903 sia in grado di operare la
ricomposizione tra parità formale e parità sostanziale delle donne, e si suggerisce
un’interpretazione (ma, ancor più, una gestione) eguagliante della legge, che acceleri
il processo di eliminazione delle poche tutele da cui tuttora, dopo la legge stessa, il
lavoro femminile è assistito.
Inoltre, il favore verso la legge si esprime nel
valutare le disposizioni sull’accesso al lavoro come un intervento diretto a promuovere
l’espansione dell’occupazione femminile
[25]
: e non importa se le gravi lacune della nuova normativa possono, per ora,
essere colmate solo con una dichiarazione di fiducia circa la bontà del rinvio alla
futura gestione contrattuale degli accessi al lavoro ed al controllo giudiziale sulle
discriminazioni.
Bisogna tenere conto che nella legge n. 903
l’espansione dell’occupazione femminile non è affidata a provvedimenti positivi
(strumenti o meccanismi) di sostegno dell’occupazione, ma a due norme generali di segno
negativo: il divieto di discriminare le donne nella formazione e nell’orientamento
professionale così come nelle assunzioni; l’abrogazione immediata delle disposizioni che
finora impedivano l’utilizzazione delle donne (minorenni) nei lavori pericolosi,
faticosi, insalubri (art. 1). Accentuare il valore promozionale di queste due norme
significa risolvere la debolezza dell’offerta di lavoro femminile nella discriminazione
a carico delle donne, con ciò suggerendo l’idea che il potenziamento dell’eguaglianza
giuridica sia la strada maestra per il recupero delle masse femminili ad una occupazione
non precaria.
Il generale consenso, che sorregge questi giudizi
sulla legge n. 903, non è sufficiente a convincere della loro bontà.
So¶{p. 232}no molti invece i motivi che invitano ad una interpretazione
prudente e ad una riflessione più ampia della legge n. 903.
3. Una legge promozionale?
Benché, quando si tratta di condizione femminile,
qualche rivoluzione sia necessaria, nessuno, credo, si aspettava che fosse la legge ad
operarla. Tuttavia, il parlamento aveva di fronte la possibilità, almeno tecnica, di
intervenire in profondità sul problema dell’occupazione femminile: ma, per opportunità
politica, ha scelto la strada di una riforma a mio avviso modesta nei contenuti e nei
mezzi. Per chiarire: se il grande problema da affrontare era l’emarginazione delle donne
(nella società, e anche a causa della famiglia) e quindi la disoccupazione e
sottoccupazione femminile, l’intervento legislativo doveva avere come obbiettivi la
difesa e l’espansione dell’occupazione. Come tecnica legislativa, doveva essere
utilizzata quella della legge promozionale, ma con un’attenzione agli strumenti adeguata
all’oggetto della promozione. In altri termini, la legge doveva si sancire la parità di
trattamento ed eliminare le «protezioni» delle lavoratrici non più giustificate, ma
queste prescrizioni dovevano essere sostenute da una serie di misure ‒ come è stato
detto ‒ di «discriminazione positiva»
[26]
, idonee a riequilibrare la disparità di fatto.
Qualche ispirazione il legislatore poteva trarre
dalle disposizioni contenute nella legge sulle riconversioni industriali (n. 675/1977,
art. 25), e nella legge sull’occupazione giovanile (n. 285/1977, art. 7), cioè dai
primi, per quanto insufficienti, tentativi di intervento diretto a sostenere
l’occupazione femminile. Se nuove e concrete misure di sostegno fossero state create, la
legge n. 903 avrebbe dato attuazione all’art. 2, par. 4, della direttiva C.E.E. 9
febbraio 1976, rimasto invece per buona parte disatteso
[27]
.
Non si può negare che all’obbiettivo di espandere
l’occupazione femminile la legge n. 903/1977 dedichi qualche attenzione. Trattano di
questo, infatti, alcune norme, nelle quali sono sicuramente ravvisabili intento e
funzionalità pro
¶{p. 233}mozionali. Il raggiungimento dell’obbiettivo è
affidato ad una prescrizione generale: il divieto di discriminazioni dirette e indirette
[28]
nell’accesso al lavoro (art. 1), di cui sono destinatari gli uffici di
collocamento (infra, par. 6) e i datori di lavoro pubblici e
privati. Tale prescrizione è sorretta da tre categorie di norme promozionali:
Note
[16] Sull’incongruità del riferimento agli statuti professionali, v. Treu, in Legge 9 dicembre 1977, n. 903, cit., sub art. 19, p. 848.
[17] Cfr. le analisi contenute in Frey, Livraghi, Olivares, Nuovi sviluppi delle ricerche sul lavoro femminile, cit.
[18] Cfr. gli atti raccolti nel voi. già cit. Parità uomo-donna. Legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. La consultazione del vol. risulta utile a chi sia curioso di seguire l’iter parlamentare della legge; tuttavia l’assenza di resoconti sommari dei lavori delle commissioni lascia insoddisfatta la curiosità circa l’introduzione di importanti modifiche al testo, avvenuta appunto in commissione.
[19] Per il periodo antecedente l’approvazione della legge, v. la relazione di C. Assanti e gli interventi di vari autorevoli giuristi in La disciplina giuridica del lavoro femminile, cit.; v. anche R. Paolini, Una legge per la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro: rilievi critici, in «Nuova D W F», 1977, luglio-settembre, n. 4, pp. 46 seg.
[20] V. infatti la cit. circolare ministeriale 92/78 del 29 dicembre 1978.
[21] V. nel voi. Parità uomo-donna, cit., pp. 26 seg., le proposte di legge presentate dai partiti e il disegno di legge governativo, poi unificati nel testo approvato in prima lettura dal senato.
[22] V. Ad es. i rilievi critici di F. Albisinni, Verso una legge italiana per l’effettiva eguaglianza fra i sessi, cit., pp. 143 seg.; e T. Treu, Intervento, in La disciplina giuridica del lavoro femminile, cit., pp. 104 seg.; ma v. anche le osservazioni argute e non troppo serie di G. Pera, Intervento, ivi, pp. 94 seg.
[23] Il giudizio, che condivido, è di R. Paolini, op. cit. A conferma della avvenuta ricomposizione degli iniziali dissensi, e per comprendere quali siano le origini dell’atteggiamento di indifferenziato consenso che si è creato intorno alla legge, possono leggersi gli interventi di Tina Anselmi e di Giglia Tedesco in senato (in Parità uomo-donna, cit., pp. 239 seg., 252 seg.).
[24] Benché da parte comunista si fosse molto e giustamente insistito sulla necessità di passaggi graduali verso la piena parità, questa sensibilità alle esigenze di «protezione» del lavoro femminile è andata perduta nei commenti alla legge n. 903. V. per tutti A. Seroni, La legge nell’attuale situazione economica e sociale, in Parità tra uomini e donne in materia di lavoro, cit., pp. 9 seg. Da parte sindacale è, ovviamente, enfatizzato il passaggio alla gestione esclusivamente contrattuale delle c.d. deroghe alla parità: v. M. Lorini, Legge di parità e iniziativa sindacale, cit.
[25] Così ancora Seroni, loc. ult. cit. Avverte Lorini, op. cit., p. 50, che la legge di parità non può realizzarsi sul terreno della suddivisione fra uomini e donne delle scarse possibilità di lavoro, ma deve invece realizzarsi sul terreno della generale battaglia per la trasformazione dell’apparato produttivo e della società. Non si può non condividere questa affermazione; tuttavia, per ora, il bilancio dei magri risultati dell’applicazione della legge mostra che è avvenuta proprio la deprecata suddivisione: e le donne hanno conquistato il diritto di svolgere, al posto degli uomini, lavori pesanti e lavoro notturno.
[26] F. Carinci, Relazione al seminario di studio promosso dal P.S.I., cit., p. 110.
[27] Pier un raffronto tra l’art. 1 L. n. 903 e la direttiva 9 febbraio 1977 della C.E.E. (riportata in appendice a «Rivista giuridica del lavoro», Quaderno n. 1, Questione femminile e legislazione sociale, luglio 1977, p. 153), v. Treu, in Legge 9 dicembre 1977, n. 903, cit., sub art. 1, pp. 793 seg.; l’a. giustamente segnala che il passaggio, «dalla mera garanzia della parità di trattamento formale a un intervento diretto a eliminare le radici storiche della discriminazione e a promuovere l’eguaglianza delle opportunità», si intravede appena nelle disposizioni di legge cit. nel testo (L. n. 675/1977 e n. 285/1977), e negli accordi collettivi aziendali che garantiscono la piena reintegrazione del turn-over femminile, e comunque il mantenimento della proporzione fra occupazione maschile e femminile. Si tratta tuttavia di disposizioni difficili da coordinare colle norme che regolano la richiesta numerica nel collocamento, anche perché il principio della richiesta numerica è omogeneo a quello della parità (come divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro) contenuto nella legge n. 903.
[28] Infra, par. 6.