Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a3
3. Statuto dei comitati di consultazione mista (26 giugno 1963)
Art. 1 - In applicazione all’accordo del 14-5-58, per
la parte relativa all’istituzione del comitato aziendale di Consultazione Mista, presso la
società «Giovanni Bassetti S. A.» con sede in via Barozzi 3 - Milano è costituito un
organismo centrale di consultazione mista, denominato Comitato Aziendale. Esso si articola
in un comitato di sede e in comitati di stabilimento.
I membri dei tre comitati, riuniti in assemblea,
costituiscono il comitato aziendale di Consultazione Mista; di esso fanno inoltre parte il
direttore generale, il direttore del personale e i responsabili delle organizzazioni
sindacali firmatarie.
Art. 2- I comitati di Consultazione Mista di sede e di
stabilimento sono composti pariteticamente da rappresentanti della direzione, nominati dalla
direzione stessa, e da rappresentanti del personale eletti dai dipendenti.
Art. 3 - I comitati di Consultazione Mista hanno
compiti:
a) di consultazione informativa
fra le parti, per lo scambio di reciproche informazioni, allo scopo di promuovere la
conoscenza dei problemi di conduzione e di sviluppo della azienda, e di stimolare più aperte
relazioni sul lavoro fra capi e dipendenti.
b) di consultazione operativa fra
le parti, per discutere le politiche e le scelte aziendali che toccano la sfera di interessi
del personale, allo scopo di promuovere una attiva e responsabile partecipazione dei
lavoratori a tali decisioni.
c) di consultazione preventiva
fra le parti, per esaminare congiuntamente proposte direzionali (in materia di politica del
personale e di innovazioni tecnico-organizzative) prima che esse diventino operative, allo
scopo di rendere queste decisioni e le modalità di applicazione di esse, quanto più aderenti
alle esigenze espresse dal personale.
d) di collaborazione per il
raggiungimento di quegli obiettivi produttivistici nei quali possa essere ravvisata
una¶{p. 156} coincidenza di interessi fra le parti firmatarie per il
perseguimento di una più elevata efficienza aziendale, nel rispetto dell’esigenza dei
lavoratori di essere salvaguardati da conseguenze
negative.
Art. 4 - Spetta al comitato aziendale definire gli
orientamenti generali e gli indirizzi programmatici della Consultazione Mista, coordinare e
controllare l’attività dei comitati locali e verificare il grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati, discutere i problemi di dimensione aziendale.
In particolare il comitato aziendale controlla
l’applicazione della formula per la misura della produttività aziendale, sulla base degli
accordi sindacali esistenti; stabilisce l’ammontare e la destinazione dei benefici
conseguenti al grado di raggiungimento degli obiettivi e all’aumento di produttività;
amministra il fondo per la formazione sociale dei lavoratori, ed eventuali altri attribuiti
al comitato stesso.
Art. 5 - Spetta ai comitati di sede e di stabilimento
operare le scelte idonee al perseguimento dei propri fini istituzionali, in coerenza con gli
obiettivi fissati dal comitato aziendale.
I comitati hanno facoltà di ottenere la
documentazione necessaria sui problemi affrontati; di esprimere proposte sul piano
operativo; di determinare le modalità applicative delle decisioni sottoposte ai comitati,
controllando i risultati e proponendo interventi correttivi; di promuovere iniziative idonee
ad intensificare lo scambio di informazioni sul lavoro ed a formare capi e dipendenti al
lavoro di gruppo; di esaminare preventivamente ‒ sempre fatte salde le prerogative degli
organismi sindacali ‒ gli indirizzi e le tecniche applicative della gestione del personale,
nonché le decisioni direzionali di tipo organizzativo e le innovazioni tecnologiche che
hanno conseguenze sull’attività lavorativa dei dipendenti; di rilevare gli inconvenienti ed
i problemi relativi allo svolgimento del lavoro comunque esistenti nei reparti e negli
uffici, per sollecitarne la soluzione, sottoponendoli a discussione in sede locale e
rinviandoli all’esame del comitato aziendale quando se ne ravvisi l’opportunità; di
stimolare e vagliare i suggerimenti provenienti dal personale; di promuovere e controllare
lo svolgimento dell’azione antinfortunistica.
Art. 6 - La composizione numerica dei comitati di
Consultazione Mista è la seguente:¶{p. 157}
- sede = 8 membri (4 + 4)
- Rescaldina = 14 membri (7 + 7)
- Vimercate = 12 membri (6 + 6)
Tale composizione potrà essere mutata su delibera del
comitato aziendale, previa consultazione fra le parti firmatarie.
Art. 7 - Le elezioni dei rappresentanti del personale
avvengono a suffragio universale, diretto e segreto, su liste presentate dalle
organizzazioni sindacali firmatarie secondo le modalità previste per le elezioni della CI
dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
In relazione alla contingente situazione sindacale
esistente in azienda, in riferimento alla firma dell’accordo di produttività, è data facoltà
alle organizzazioni sindacali firmatarie di procedere alla designazione dei propri
rappresentanti negli organismi di Consultazione Mista, mediante votazioni ristrette ai
propri aderenti.
In tal caso, la ripartizione dei seggi fra le
organizzazioni sindacali firmatarie avverrà in base ad accordo fra di esse.
Art. 8-1 membri dei comitati di Consultazione Mista
durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Qualora per cessazione del rapporto di lavoro,
dimissioni od altro motivo valido un membro di comitato dovesse essere sostituito, la
sostituzione dovrà avvenire con le medesime modalità della nomina se la persona da
sostituire è un rappresentante della direzione; subentrerà il primo escluso, qualora la
persona da sostituire sia stata eletta come rappresentante del personale.
Art. 9 - Il comitato aziendale si riunisce in seduta
ordinaria ogni 6 mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che una delle rappresentanze ne
faccia richiesta scritta e motivata alla segreteria, indicando gli argomenti da inserire
all’ordine del giorno. Il presidente provvede alla convocazione entro l’ottavo giorno dal
ricevimento della richiesta.
Tranne casi di necessità ed urgenza, il comitato
aziendale è convocato con un preavviso di almeno otto giorni.
Art. 10 - Il presidente del comitato aziendale è di
diritto il direttore generale. Egli ha la rappresentanza del comitato aziendale a tutti gli
effetti, firma le lettere di convocazione del Comitato, presiede le riunioni, dirige ed
ordina la discussione, rende esecutive le decisioni prese in sede di Consultazione
Mista.¶{p. 158}
Art. 11 - I comitati di sede e di stabilimento si
riuniscono di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta una delle rappresentanze ne
faccia richiesta alla segreteria: udite le due rappresentanze, la
segreteria predispone l’o.d.g. e convoca le riunioni, con un preavviso di almeno cinque
giorni.
Art. 12 - I presidenti dei comitati di sede e di
stabilimento sono nominati fra i membri dei comitati stessi nella prima riunione
annuale.
Ai presidenti dei comitati spetta il compito di
dirigere e ordinare la discussione e di rendere esecutive le decisioni prese in sede di
comitato.
Art. 13 - La segreteria è costituita da personale
messo a disposizione dall’azienda, previa consultazione con la controparte. Essa viene
costituita formalmente in ufficio, e dotata di quanto necessario al suo buon funzionamento.
L’ufficio di segreteria è organizzativamente inquadrato nell’ambito della direzione
generale, ma risponde del suo operato a tutte le parti firmatarie.
Art. 14 - Spetta alla segreteria provvedere alla
convocazione dei comitati locali, istruire gli ordini del giorno, partecipare alle riunioni,
redigere i verbali, seguire l’attuazione degli indirizzi formulati dagli organismi di
Consultazione Mista, svolgere inchieste e interviste fra il personale, organizzare gruppi di
lavoro, mantenere sistematici contatti con gli organi aziendali e sindacali, tenere la
contabilità dei fondi devoluti al comitato aziendale, curare le pubblicazioni del comitato,
svolgere le normali funzioni di segreteria per entrambe le parti rappresentate.
Art. 15 - Le sedute degli organismi di Consultazione
Mista sono valide quando sia presente almeno la metà di ciascuna rappresentanza.
Art. 16- I comitati, avendo carattere consultivo, non
deliberano a maggioranza; poiché tuttavia l’attività di consultazione mista costituisce un
condizionamento istituzionalizzato all’esercizio del potere aziendale, alle decisioni prese
dalle parti in questa sede deve essere data concreta e tempestiva attuazione. Nei casi in
cui una delle due rappresentanze lo ritenga opportuno (in casi di mancata convergenza di
interessi, di ritenuta incompetenza della Consultazione Mista, di¶{p. 159}
inadempienza agli impegni assunti ecc.) la materia in discussione potrà essere deferita alle
parti firmatarie.
Art. 17 - Alle riunioni del comitato aziendale e dei
comitati locali potranno prendere parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie, e qualora una delle rappresentanze lo ritenga
opportune:
a) gli esperti previsti
dall’art. 8 del Protocollo d’Intesa, od eventuali altri consulenti in materie
specifiche;
b) qualunque altro dipendente
dell’azienda in grado di fornire un effettivo contributo ai lavori del comitato, o comunque
sia interessato ai lavori stessi.
Art. 18 - Gli avvisi di convocazione con
l’indicazione degli argomenti all’o.d.g. e i risultati sommari delle riunioni, dovranno
essere resi pubblici attraverso comunicazioni agli albi.
Art. 19 - Per la migliore funzionalità degli organi
di Consultazione Mista e per mantenere stretti contatti con le maestranze, le rappresentanze
del personale, d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, potranno nominare dei
corrispondenti di reparto e di ufficio e convocare assemblee generali o di reparto (od
ufficio) nell’interno dell’azienda.
Tali assemblee delle quali l’ora, il luogo e
l’argomento in discussione saranno concordati con le direzioni competenti, potranno avere la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie. Tali assemblee dovranno essere
convocate in modo da arrecare il minor disturbo possibile al processo produttivo ed al
lavoro dei reparti e degli uffici.
Art. 20 - Il tempo impiegato nelle sedute dei
comitati e nelle assemblee durante l’orario di lavoro, verrà regolarmente retribuito
dall’azienda.
I rappresentanti del personale hanno diritto di
utilizzare un’ora lavorativa al giorno (cumulabile nel mese) per la loro attività.
L’utilizzazione di tale tempo è subordinata alle obiettive esigenze derivanti dall’esercizio
del loro mandato.
Durante tale tempo, i rappresentanti del personale
potranno allontanarsi dal loro posto di lavoro, dandone comunicazione al loro diretto
superiore (capo reparto, capo turno, capo ufficio), per recarsi in altri reparti od uffici,
allo scopo di prendere contatto fra di loro, con i colleghi e con i
capi,
¶{p. 160} raccogliere dati, informazioni, suggerimenti, fare
comunicazioni, istruire argomenti e preparare riunioni ecc.