Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a2
2. Statuto del comitato aziendale (4 agosto 1958)
Art. 1 - Istituzione.
In applicazione dell’accordo 14-5-1958, che entra a
far parte integrante del presente Statuto, presso la società Giovanni Bassetti, con sede in
Milano - Via Barozzi 3, è costituito un comitato aziendale paritetico, composto da
rappresentanti della direzione e del personale dell’azienda.
Art. 2 - Funzioni.
Il comitato ha compiti di consultazione e di
collaborazione fra le parti in esso rappresentate. Ad esso spetta promuovere fra operai,
impiegati e capi la conoscenza dei problemi di conduzione e di sviluppo dell’impresa;
esporre alla direzione i problemi del personale, cooperare per il miglioramento
dell’efficienza aziendale; stabilire le formule tecniche del premio di produttività;
amministrare i fondi a qualsiasi titolo devoluti al comitato; dare pratica attuazione a
quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo richiamato.
Art. 3 - Composizione.
Il comitato è composto da 10 rappresentanti della
direzione dell’azienda, nominati dalla direzione stessa, e da 10 rappresentanti del
personale, nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo
14-5-1958.
Previa reciproca consultazione, le parti si
scambieranno le lettere di nomina, munite delle firme di accettazione dei
designati.
Art. 4 - Durata del
mandato.
I membri del comitato durano in carica un anno o
possono essere riconfermati.
Qualora per cessazione del rapporto di lavoro,
dimissioni od altro valido motivo un membro del comitato dovesse essere sostituito, anche
per un periodo limitato di tempo, la sostituzione deve avvenire con le medesime modalità
della nomina. La notifica della sosti¶{p. 152}tuzione comporta a tutti gli effetti la decadenza del
sostituito.
Art. 5 - Organi.
Oltre all’assemblea, organi del comitato
sono:
- Il presidente
- 2 vice presidenti
- Il segretario.
Essi costituiscono l’Ufficio di Presidenza e sono
nominati dal comitato fra i suoi membri, nella prima riunione del comitato stesso, previa
consultazione fra le due Rappresentanze.
Art. 6 - Convocazione.
Il comitato si riunisce in seduta ordinaria il primo
giorno non festivo di ciascun mese ed in seduta straordinaria ogni volta che una delle
rappresentanze ne faccia richiesta scritta e motivata al segretario, indicando gli argomenti
da inserire all’ordine del giorno: il segretario provvede alla convocazione, sentito il
parere dell’ufficio di presidenza, entro l’ottavo giorno dal ricevimento della
richiesta.
Tranne casi di necessità ed urgenza, il comitato è
convocato con un preavviso di almeno due giorni.
Art. 7 - Assemblea.
Le sedute di comitato sono valide quando sia presente
almeno la metà di ciascuna rappresentanza.
L’assemblea non può dar luogo a deliberazioni
impegnative per le parti interessate; essa può solo esprimere pareri consultivi sulle
materie in esame.
Art. 8 - Presidente.
Il presidente ha la rappresentanza del comitato:
firma, insieme con il segretario, le lettere di convocazione del comitato; presiede le
riunioni, dirige ed ordina la discussione.
Art. 9 - Vice Presidenti.
In caso di impedimento del presidente, il vice
presidente da lui indicato ne esercita le funzioni e lo sostituisce ad ogni
effetto.
Uno dei vice presidenti, incaricato dal comitato
contem¶{p. 153}poraneamente alla nomina, esercita le funzioni di tesoriere
ed è responsabile, in solido con il presidente, dei fondi amministrati.
Art. 10 - Segretario.
Il segretario provvede alle convocazioni del
comitato, istruisce gli ordini del giorno, redige i verbali, segue l’attuazione dei
suggerimenti formulati dal comitato e ne informa il comitato stesso.
Art. 11 - Cooptazione.
Alle sedute di comitato potranno partecipare, qualora
una delle rappresentanze lo ritenga opportuno:
a) gli esperti previsti
dall’art. 8 del protocollo d’intesa;
b) qualunque altro dipendente
dell’azienda in grado di fornire un effettivo contributo ai lavori del comitato.
Art. 12 - Corrispondenti e assemblee di
reparto.
Per la migliore funzionalità del comitato e per
mantenere stretti contatti con il personale, la rappresentanza del personale, d’intesa con
le organizzazioni sindacali firmatarie e secondo accordi preventivi con la direzione
dell’azienda potrà nominare dei corrispondenti di reparto e convocare assemblee di reparto
nell’interno della azienda. Tali assemblee, delle quali l’ora, il luogo e l’argomento in
discussione saranno concordati con la direzione della azienda, potranno avere la
partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie e dovranno essere convocate in modo
da arrecare il minor disturbo possibile al processo produttivo, e comunque mai prima
dell’inizio dell’ultima ora di lavoro.
Art. 13 - Garanzie.
In relazione alle loro funzioni, i corrispondenti di
reparto, la cui nomina sia stata ratificata dal comitato aziendale, sono coperti dalle
garanzie previste per i rappresentanti del personale dall’art. 9 del protocollo
d’intesa.
Il tempo preso dalle sedute di comitato e dalle
assemblee di reparto durante l’orario di lavoro, verrà regolarmente compensato
dall’azienda.
Le norme regolamentari approvate dal comitato
aziendale provvisorio il 19-12-57 sono integralmente recepite nello statuto, in quanto
compatibili.¶{p. 154}
Norme transitorie e di attuazione
I) Per la prima composizione del comitato, il termine
del mandato coincide con la scadenza del protocollo d’intesa.
II) In caso di riconferma dei designati (art. 4) non
si dà luogo alla procedura prevista dall’art. 3 ma è sufficiente una inequivoca
manifestazione di volontà della parte rappresentata.
III) Gli argomenti trattati nelle assemblee di
reparto, nonché il comportamento dei partecipanti non possono essere incompatibili con i
compiti del comitato aziendale, di cui all’art. 2, e con lo spirito del protocollo
d’intesa.